L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27/E del 19 settembre 2014, ha fornito chiarimenti relativi alle novità in materia di utilizzo del Modello ’“F24” introdotte dal Dl. 24 aprile 2014, n. 66 (c.d. “Decreto Irpef”), convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.
A partire dal 1º ottobre 2014, l’uso del Modello “F24” telematico diventerà obbligatorio per:
- tutti i versamenti superiori a 1.000 Euro → da presentare attraverso i Servizi “F24web”, “F24online” o mediante internet banking);
- tutti i versamenti superiori a saldo zero → da presentare attraverso i Servizi “F24web”, “F24online” o un intermediario abilitato);
- tutti i versamenti con crediti in compensazione con saldo finale maggiore di zero → da presentare attraverso i Servizi “F24web”, “F24online” o mediante internet banking (Banche, Poste, Agenti della riscossione e prestatori di servizi di pagamento, convenzionati con l’Agenzia).
A partire dalla predetta data, i contribuenti che non sono titolari di Partita Iva potranno continuare ad utilizzare il Modello cartaceo soltanto nei seguenti casi:
- tutti i versamenti di somme pari o inferiori a 1.000 Euro (solo se non ci sono crediti in compensazione);
- nel caso di Modelli precompilati dall’Ente impositore;
- per versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate, anche in caso di somme superiori a 1.000 Euro, di crediti in compensazione o di saldi del Modello pari a zero (ma solo fino al 31 dicembre 2014);
- nel caso di soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti di imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli Agenti della riscossione.





