Tar Sicilia, Sentenza n. 781 del 9 aprile 2025
La questione riguarda il caso in cui un’Impresa partecipante ad una gara d’appalto abbia dichiarato nel proprio curriculum una precedente vicenda professionale potenzialmente rilevante ai fini della sua affidabilità. In generale, secondo la giurisprudenza prevalente, la Stazione appaltante ha l’obbligo di motivare in modo dettagliato solo le esclusioni, mentre non è tenuta a motivare analiticamente le ammissioni, a meno che non siano oggetto di contestazione o che la vicenda pregressa sia di particolare rilievo.
I Giudici chiariscono però che questa regola non è assoluta: in presenza di una vicenda professionale particolarmente grave o significativa, anche la decisione di ammettere un’impresa deve essere espressamente motivata. In questi casi, la Stazione appaltante non può limitarsi ad una motivazione implicita o per fatti concludenti, ma deve esplicitare le ragioni per cui ritiene comunque affidabile l’impresa.
Nel caso specifico, i Giudici hanno riscontrato una carenza istruttoria e motivazionale evidente, giudicata illogica e non giustificabile, poiché l’Amministrazione non ha spiegato in modo adeguato perché la vicenda dichiarata non fosse ritenuta ostativa all’ammissione. Di conseguenza, è stato ritenuto fondato il motivo di ricorso.
In sostanza, se la precedente condotta dell’Impresa è particolarmente grave, anche la decisione di ammetterla alla gara va motivata in modo trasparente, ed è legittimo che il Giudice amministrativo verifichi se questa valutazione sia stata svolta correttamente.







