Nell’Ordinanza n. 3057 dell’8 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che,in tema di Ici, qualora il contribuente si sia avvalso della Procedura Docfa, prevista dal Dm. n. 701/94, per l’accatastamento di un immobile,il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del Tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta Docfa, in quanto noti al contribuente.
Alla natura meramente ordinatoria del termine di 12 mesi di cui dall’art. 1, comma 3, del Dm. n. 701/94, nonché alla circostanza che, “ove anche l’Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le Dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi dell’art. 56 del Dpr. n. 1142/49, a valere come ‘rendita proposta’, fino a quando l’Ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva”, consegue l’obbligo del contribuente a corrispondere le somme dovute a titolo di Ici sulla base della “rendita proposta”, indipendentemente dal decorso del termine di cui all’art. 1, comma 3 del Dm. n. 701/94.






