Ici: contenzioso tributario

Nell’Ordinanza n. 5318 del 22 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all’art. 68, comma 1 del Dlgs. n. 546/1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli “casi in cui è   prevista la riscossione frazionata del Tributo”, non si applica a quella concernente l’Ici, in quanto per tale Tributo il pagamento frazionato, già previsto dall’art. 15 del Dpr. n. 602/1973 (poi abrogato dall’art. 37 del Dlgs. n. 46/1999) per altri tipi d’Imposta, non trova applicazione. Pertanto, anche se l’avviso di accertamento viene impugnato, l’Ici e gli altri Tributi locali si riscuotono per intero, non applicandosi ai Tributi locali, a differenza dei Tributi erariali, la così detta “riscossione frazionata” in pendenza di giudizio. Di conseguenza, nel caso di mancato versamento delle somme da parte del contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, il Comune o il Concessionario, che svolge l’attività per conto dell’Ente, possono riscuotere coattivamente le somme accertate.

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