Nell’Ordinanza n. 28684 del 30 novembre 2017 della Corte di Cassazione, veniva impugnata una Sentenza relativa al mancato riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’Ici di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, per l’anno 2011.
I Giudici di legittimità rilevano che in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 504/92, a favore degli Enti pubblici ivi indicati, spetta, non soltanto se l’immobile destinato esclusivamente ai compiti istituzionali sia direttamente ed immediatamente impiegato per il loro svolgimento, ma anche ove lo stesso si trovi nella fase in cui vengono espletate le necessarie attività preparatorie, quali l’ottenimento di permessi o concessioni o l’indizione di gare d’appalto.
Pertanto, l’immobile pubblico nella fase delle attività preparatorie per le finalità istituzionali non è soggetto ad Ici.