Nell’Ordinanza n. 3275 del 5 febbraio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che è soggetto passivo Ici (art. 3, comma 1, del Dlgs. n. 504/1992) “il proprietario di immobili di cui all’art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività”. Ne consegue che ove il proprietario del bene ne abbia concesso il godimento ad un terzo, soggetto passivo del tributo resta il
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