Nella Sentenza n. 570 del 12 gennaio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici statuiscono che, in tema di Ici, l’art. 2 del Dlgs. n. 504/92 – che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali – fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 del Codice civile.
Conseguentemente, per qualificare un’area edificabile come pertinenza di un fabbricato, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva perciò in un mero collegamento materiale, rimovibile a piacere.







