Ici: variazione della rendita catastale

Nell’Ordinanza n. 6071 del 13 marzo 2018 della Corte di Cassazione, un Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 74, commi 1 e 3, della Legge n. 342/00, laddove la Ctr ha ritenuto che l’omessa notifica della rendita catastale ne impedisse l’utilizzazione ai fini della determinazione della base imponibile Ici, prescindendo dalla verifica della data cd. “di messa in atti” della variazione della rendita catastale, risalente nella fattispecie al 1992 e per la quale dunque avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 74, comma 3, della citata Legge. La Suprema Corte rileva che il presupposto di fatto fondamentale della controversia in esame è quello della data di adozione della variazione della rendita, se anteriore al 1° gennaio 2000 o successiva, in relazione al quale verificare l’applicabilità alla fattispecie in esame della disposizione di cui all’art. 74, comma 1 e comma 3. I Giudici di legittimità evidenziano che trova infatti applicazione l’art. 74, comma 3, della Legge n. 342/00, per le attribuzioni o rettifiche di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999, in relazione alle quali il Comune può quindi legittimamente chiedere l’Imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

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