Nella Sentenza n. 14279 dell’8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, una Società impugnava un avviso di accertamento Ici con cui un Comune aveva rettificato nella somma di Euro 6.656,00 l’importo dell’Iuc (Imu e Tasi) dovuto per l’anno 2013 per un immobile. In particolare, la parte ricorrente contestava l’impugnato atto impositivo in quanto il Comune in questione non aveva cumulato le 2 agevolazioni (immobile di interesse storico-artistico e dichiarato inagibile o inabitabile) spettanti al contribuente.
La Suprema Corte osserva quanto stabilito dall’art. 13, comma 3 del Dl. n. 201/2011: “la base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore
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