Con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016, viene disposta l’esenzione da Imposta di bollo per i certificati anagrafici richiesti dagli Studi legali per la notifica di atti giudiziari.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate consegue ad una istanza di Interpello del Ministero dell’Interno in contrasto con un Ordine di Avvocati sul trattamento tributario ai fini dell’Imposta di bollo sui certificati in oggetto.
Viene richiamato l’articolo di riferimento dei certificati anagrafici ai fini dell’Imposta di bollo – l’art. 4, comma 1, della Tariffa, Parte I, Allegato “A” al Dpr. n. 642/72 – che prevede l’applicazione dell’Imposta di bollo
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