Nella Sentenza n. 2917 del 13 febbraio 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno statuito che, in materia di Imposta sulla pubblicità, le insegne sono ad essa soggette ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 507/93, con le sole esenzioni di cui all’art. 17 del medesimo Decreto, che riguarda, tra l’altro, le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie fino a cinque metri quadri. Ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede o di dimensioni superiori sono soggette all’imposta.