Imu: soggettività passiva in caso di contratto di leasing

Nell’Ordinanza n. 1200 del 21 gennaio 2021 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda la individuazione del soggetto passivo dell’Imu relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale cui non faccia seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Si tratta di stabilire se, ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. n. 23/2011, nel periodo di tempo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene, la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che ha il possesso del bene, ovvero all’utilizzatore che materialmente ne dispone.

La Suprema Corte chiarisce che dalla data di risoluzione per inadempimento il contratto di leasing cessa, e perciò il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (Società di leasing). Infatti, ciò che assume rilevanza ai fini dell’Imu non è la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo essa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno.

In sostanza, i Giudici di legittimità ritengono che è il contratto a determinare la soggettività passiva del rapporto d’imposta in quanto è con esso che il locatario acquista i poteri e le responsabilità che connotano la sua posizione, e non già la disponibilità del bene, sicché la cessazione dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) determina il venir meno della soggettività passiva in capo al locatario.

Peraltro, la Suprema Corte sottolinea che tale conclusione si rinviene anche nell’art. 9 del Dlgs. n. 23/2011 il quale stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti. In tale ipotesi è la stipula del contratto, e non la materiale consegna del bene ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’Imposta.

Non ha valore in senso contrario la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) dettata dall’art. 1, comma 672, della Legge n. 147/2014, il quale stabilisce che tale Tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto, e che per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene. Tale disposizione infatti è applicabile limitatamente al suddetto tributo, non potendo essere analogicamente estesa anche all’Imu, in primo luogo perché il comma 703 della citata Legge precisa che l’istituzione dell’Iuc (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu, ed in secondo luogo in ragione della eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi delle imposte in esame.

Dunque, in conclusione, al momento della risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva dell’Imposta torna in capo al possessore dell’immobile anche ove non abbia riacquistato la materiale disponibilità del bene.