Nella Delibera n. 77 del 21 maggio 2018 della Corte dei conti Umbria, un Sindaco chiede se può attribuire incarichi, nell’ambito dell’Ufficio “Staff del Sindaco”, ai sensi dell’art. 90 del Dlgs. n. 267/00, a personale collocato d’ufficio in quiescenza e, in caso affermativo, se tale incarico debba essere svolto a titolo gratuito o anche in forma onerosa.
La Sezione, in base ai precedenti orientamenti espressi in sede consultiva (Sezione controllo Calabria n. 5/17 e n.27/18; Sezione controllo Liguria n. 27/16) nonché alle Circolari interpretative in materia (Circolari Fp n. 6/14 e n. 4/15), ha ribadito che l’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012 vieta di conferire, al personale in quiescenza, incarichi di “studio e di consulenza”, ovvero “dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni”, se non a titolo gratuito.
In particolare, nel caso di specie, trattasi di incarico da “rinnovare” (incarico di “Funzionario addetto all’attuazione del programma, D3”) già conferito in precedenza, ai sensi dell’art. 90 del Tuel. Pertanto, trattasi di un incarico “direttivo”, negativamente considerato dall’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12, da affidare mediante un contratto ex art. 90 del Tuel, necessariamente oneroso. La Sezione chiarisce che l’incarico nell’ambito dell’Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco a personale collocato in quiescenza non può essere rinnovato se esso pertiene ad una delle attività indicate dall’art. 5, comma 9 del Dl. n. 95/12, dato il carattere necessariamente oneroso dell’incarico stesso del precitato art. 90, comma 2.





