Gli incentivi per funzioni tecniche al personale di un Comune, nel caso in cui il contratto pubblico sia concluso a seguito di affidamento diretto, devono essere assegnati solo se vi sono risorse disponibili a bilancio. Occorre cioè che l’applicazione della norma prevista dal “Codice degli Appalti” avvenga nel rispetto del Principio di invarianza finanziaria, garantendo quindi l’equilibrio di bilancio.
È quanto ha stabilito Anac con il Parere di funzione consultiva n. 54/2023 del 25 ottobre 2023, rispondendo alla richiesta di parere di un Comune della Toscana.
Facendo riferimento a quanto stabilito all’art. 45 del nuovo “Codice degli Appalti”, che prevede di compensare il personale degli Enti con degli incentivi per le funzioni tecniche svolte nel caso di affidamenti diretti, l’Autorità ha fatto presente che le Amministrazioni “danno attuazione agli obiettivi della legislazione, provvedendo con le risorse ordinarie di cui possono disporre”. Questo però all’interno del vincolo di invarianza della spesa, che poggia sull’obbligo di copertura finanziaria codificato dall’art. 81 della Costituzione.
Anac ha pertanto sottolineato che gli oneri derivanti da incentivi al personale per funzioni tecniche, come stabilito dal “Codice degli Appalti”, non devono avere alcun impatto sugli equilibri di bilancio.
“In altre parole – scrive l’Autorità – anche le nuove spese per Interventi riconosciuti meritevoli dal Legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono, e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario ordinario pluriennale di parte corrente dell’Ente”. L’aggravio di spesa per gli incentivi è ammesso, purché sia “neutralizzato”, “trovando compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate”.