Nella Delibera n. 96 del 14 marzo 2019, la Corte dei conti Lombardia risponde ad un quesito avanzato da un Sindaco circa le modalità per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche nel caso di concessione di servizi. In particolare, il Sindaco in questione, premessa l’intenzione di affidare in concessione, mediante procedura ad evidenza pubblica, la gestione della segnaletica direzionale, di impianti pubblicitari di servizio, di impianti pubblicitari e di cartellonistica stradale sul suolo pubblico, chiede se l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016, possa essere riconosciuto, per via regolamentare, anche in caso di concessioni, e se in siffatta ipotesi il compenso premiale, anche laddove il flusso economico derivante dalla concessione resti sostanzialmente nella esclusiva disponibilità dell’operatore economico aggiudicatario, debba essere determinato sul valore posto a base di gara e non con riguardo all’ammontare del canone concessorio. La Sezione estende la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche anche alle procedure di aggiudicazione regolate dalla Parte III del Dlgs. n. 50/2016 (“Concessione di lavori pubblici o di servizi”) e dalla Parte IV (“Partenariato pubblico o/e privato”) nei limiti, naturalmente, delle specifiche e tassative attività prescelte dal Legislatore come meritevoli di premialità. Tuttavia, non può essere trascurata la possibile ricaduta, in termini di programmazione e impatto sul bilancio degli Enti Locali, legata al riconoscimento dell’incentivo per le funzioni tecniche in ipotesi di concessioni. Soprattutto nei casi di concessioni relative a lavori o servizi con elevato volume d’affari, un incentivo per funzioni tecniche rapportato al valore posto a base di gara (calcolato ai sensi dell’art. 167 del Dlgs. n. 50/2016), potrebbe rivelarsi non sostenibile.