Incentivi per funzioni tecniche: possibilità di riconoscimento per attività di committenza svolta a favore di soggetti privati

Corte dei conti Toscana, Delibera n. 207 del 5 luglio 2024

Nella fattispecie in esame, il Comune in questione ha richiesto un parere sugli incentivi per funzioni tecniche. L’ente ha citato l’art. 38, comma 6, della Lr. Toscana n. 35/2015, che permette al Comune di prorogare le concessioni delle cave di marmo in cambio di progetti di interesse generale. Questi progetti devono generare benefici per l’occupazione, l’ambiente e le infrastrutture. I criteri per presentare i progetti sono stati stabiliti nel Regolamento per la concessione degli agri marmiferi e nella disciplina di attuazione dell’art. 21. Il Comune ha ricevuto diversi progetti di opere pubbliche, da realizzare a spese dei concessionari. Tuttavia, poiché i Concessionari non sono Stazioni appaltanti qualificate, intendono avvalersi del Comune per gestire le procedure di gara e le fasi procedurali, inclusa la verifica dell’esecuzione contrattuale. In particolare, viene chiesto:

– se le funzioni tecniche svolte dal Comune per conto dei soggetti privati siano incentivabili secondo l’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 e la regolamentazione comunale;

– se sia incentivabile la funzione tecnica della centrale di committenza fino al 25%, oltre alle funzioni del Responsabile unico del progetto, Direzione dei lavori e Collaudo tecnico amministrativo e statico.

Il Dlgs. n. 36/2023 stabilisce che le funzioni di Stazione appaltante sono basate su un sistema di qualificazione. L’art. 63 richiede che le Stazioni appaltanti dimostrino di possedere requisiti specifici per ottenere la qualificazione necessaria a svolgere le procedure di acquisto, migliorando così la loro capacità professionale. Senza la qualificazione, le Stazioni appaltanti possono acquisire autonomamente forniture e servizi sotto determinate soglie o ricorrere a Centrali di committenza qualificate per importi superiori. Tali accordi devono essere formalizzati attraverso specifiche modalità legali. Il Comune chiede se il meccanismo di incentivazione per attività di committenza delegata sia applicabile anche quando a utilizzare una centrale di committenza siano Stazioni appaltanti non qualificate di natura privata. L’art. 45, comma 8, del “Codice”, sembra estendere questa possibilità a tutte le Amministrazioni e Enti, pubblici o privati, che devono rispettare le disposizioni del “Codice”. Tuttavia, è necessario verificare rigorosamente se il soggetto privato può essere considerato una “Stazione appaltante” e se il ricorso alla Centrale di committenza è legittimo. Per quanto riguarda il secondo quesito la Sezione rileva che le attività incentivabili in caso di committenza delegata devono essere strettamente quelle elencate nell’Allegato I.10 del “Codice”, che includono la predisposizione dei documenti di gara, la responsabilità unica del progetto, la direzione dei lavori e il collaudo tecnico-amministrativo. Dunque, in conclusione, il Comune deve verificare che i soggetti privati che intendono avvalersi della Cuc soddisfino i requisiti di legge. Le attività incentivabili devono essere quelle tassativamente previste dal “Codice dei contratti pubblici”, garantendo così il rispetto delle normative vigenti.

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