Incompatibilità: un Revisore di un Comune che si dimette dall’incarico può diventare Ragioniere dello stesso Ente?

Il testo del quesito:

E’ possibile attribuire l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario al componente dell’Organo di Revisione dello stesso Ente, previe dimissioni dello stesso?

La risposta dei ns. esperti.

In merito al quesito posto, relativo alla possibilità per il componente dell’Organo di revisione di un Ente, previe dimissioni, di ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio “Finanziario” dello stesso Ente presso cui è stato Revisore,si fa presente quanto segue.

L’art. 236 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) contempla le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità per i componenti dell’Organo di revisione di un Ente Locale. In particolare, il comma 2 prevede che l’incarico di revisione economico-finanziaria non possa essere esercitato “dai dipendenti dell’Ente Locale presso cui deve essere nominato l’Organo di revisione economico-finanziaria”, mentre il comma 3 specifica che “i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”.

E’ opportuno preliminarmente precisare che per “incompatibilità” si intende l’impedimento che non consente il regolare svolgimento dell’attività di Revisore, a causa di un cumulo di funzioni o di situazioni in capo ad uno stesso soggetto da cui potrebbe derivare un conflitto di interessi ed impone una scelta tra il nuovo ed il precedenteufficio ricoperto.

La “ineleggibilità” è dovuta invece ad una causa ostativa alla stessa nomina, per cui qualora essa ricorra, l’atto di nomina è affetto da vizio di nullità. Quindi, mentre le cause di ineleggibilità rappresentano cause impeditive alla nomina e all’esercizio della carica di Revisore negli Enti Locali, le cause di incompatibilità determinano una situazione di conflitto di interessi e, se sopravvengono in corso di carica, non comportano la decadenza nel caso in cui sia rimossa la funzione o la situazione che genera il conflitto.

Diverso dunque è il fondamento giuridico che sta alla base delle 2 figure: le ineleggibilità mirano a garantire le stesse opportunità a diversi soggetti mentre le incompatibilità sono volte ad assicurare che l’esercizio delle funzioni non sia minacciato da conflitti di interessi.

Le disposizioni di cui all’art. 236, commi 2 e 3, del Tuel sopra citate prevedono un’ipotesi di incompatibilità, rispettivamente:

a)      tra la carica di Revisore e lo svolgimento di lavoro dipendente presso il medesimo Ente;

b)     tra la carica di Revisore e l’assunzione di incarichi ovvero di attività di consulenza presso il medesimo Ente.

La ratio di questa norma è di assicurare che non si verifichino ipotesi di conflitto di interesse tra chi svolge funzioni di gestione ovvero esercita attività che possano essere oggetto di verifica da parte dell’Organo di revisione e chi è, appunto, membro dell’Organo di revisione. Pertanto, questa disposizione costituisce uno strumento di garanzia dell’imparzialità dei componenti dell’Organo di revisione di fronte alle diverse fattispecie sottoposte al loro controllo economico-finanziario.

La disposizione enuncia quindi un principio cardine per il corretto svolgimento dell’attività di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria: sono incompatibili con l’attività di Revisore, sia gli incarichi di gestione diretta delle funzioni e dei servizi dell’Ente Locale, sia gli incarichi di consulenza funzionali allo svolgimento di tali funzioni e servizi.

Nel quesito posto, l’incarico incompatibile sarebbe quello di Responsabile del Servizio “Finanziario” dell’Ente, che può configurarsi secondo 2 diverse fattispecie giuridiche:

1)      mediante l’attribuzione della responsabilità del Servizio ad un dipendente dell’Ente, anche assunto tramite mobilità da un altro Ente;

2)      mediante l’attribuzione di un incarico ad un soggetto esterno ai sensi dell’art. 110 del Tuel.

E’ opportuno sottolineare che l’art. 236 più volte citato impedisce il contestuale svolgimento dell’incarico di componente dell’Organo di revisione e di responsabile di un Servizio dell’Ente sia come dipendente (comma 2) che come incaricato ai sensi dell’art. 110 del Tuel (comma 3).

Fermo restando quanto eventualmente previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, l’incompatibilità di cui all’art. 236 attiene lo svolgimento dell’attività di Revisore. Dunque, essa è destinata ad impedire che i dipendenti o coloro che svolgono incarichi o consulenze possano essere al contempo componenti dell’Organo di revisione.

Nella opposta prospettiva dell’assegnazione dell’incarico di Responsabile di un Servizio ad un soggetto che già rivesta l’incarico di Revisore, l’incompatibilità si configura nel senso che, al momento della nomina, il soggetto interessato potrà decidere di rinunciare all’incarico di Revisore in favore dell’incarico di responsabile del Servizio e rimuovere così la causa di incompatibilità.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è pertanto possibile rispondere in modo affermativo al quesito posto. Il componente dell’Organo di revisione, una volta rassegnate le dimissioni volontarie e decorso il termine di 45 giorni di cui all’art. 235, comma 3, lett. b), del Tuel, potrà essere nominato responsabile del Servizio “Finanziario” del m

edesimo Ente presso cui ha svolto l’incarico di Revisore e tale nomina potrà essere disposta:

1)      mediante l’attribuzione della responsabilità del Servizio, se il soggetto interessato è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un Ente Locale e – anche tramite mobilità – venga assunto presso l’Amministrazione interessata;

2)      mediante l’attribuzione di un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del Tuel, se il soggetto interessato è esterno all’Amministrazione e non è neppure dipendente di altro Ente Locale.

 

di Alessia Rinaldi e Giuseppe Vanni