Individuazione e finanziabilità delle spese di investimento mediante il ricorso all’indebitamento

Nella Delibera n. 156 del 23 novembre 2018 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto un parere riguardante la tipologia di spese da considerare nell’ambito di quelle di investimento, dato che intende assumere un mutuo, non disponendo di risorse sufficiente per finanziare il debito. Nello specifico, il rappresentante legale del Comune ha posto in evidenza che il Comune in questione disponeva la risoluzione di una concessione d’opera pubblica, in danno del concessionario. Quest’ultimo ha contestato giudizialmente tale risoluzione. L’Autorità giurisdizionale adita, previa declaratoria di illegittimità della disposta risoluzione, ha condannato l’Ente a pagare una somma di denaro pari a quanto anticipato dal Concessionario, in favore del concedente, per opere già realizzate da un soggetto terzo, ed una somma pari al 10% dei lavori non eseguiti, oltre interessi legali maturati.

Pertanto, in base a quanto sopra, viene chiesto se tali somme rientrano nella nozione di “investimento” ovvero in quella di “indebitamento” di cui all’art. 3 della Legge n. 350/2003.

L’art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003, ha definito la nozione di “investimento” prevedendo che, ai fini dell’art. 119 della Costituzione, costituiscono “investimento”:

a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;

c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;

h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del Concessionario di cui all’art. 19, comma 2 della Legge n. 109/1994;

i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

La Sezione rileva che la ragione per cui correttamente la Cassa Depositi e Prestiti esclude dalle spese finanziabili quelle di natura risarcitoria è riconducibile alla circostanza che possono qualificarsi di “investimento” tutte e solo le spese che concorrono “fisiologicamente” a determinare il costo dell’opera, e non anche quelle che “patologicamente” si possono aggiungere in conseguenza di attività o comportamenti illeciti commessi dall’Amministrazione, da cui scaturisca l’obbligo di risarcimento del danno. Dunque, la Sezione invita il Comune istante a verificare attentamente se le tipologie di spese, per le quali è stato condannato al pagamento nei confronti del Concessionario, rientrino tra quelle d’investimento e, quindi, finanziabili con mutuo.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.