di Francesco Vegni
Il testo del quesito:
“Quesito relativo all’applicabilità della seguente norma: art. 1, comma 8, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. ‘A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), di cui al Dlgs. n. 446/19987, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3 del medesimo Dlgs. n. 446/1997’.
Si chiede se tale norma è applicabile anche agli Avvocati degli Enti Locali, pubblici dipendenti con
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