Iva: aliquota del 10% in caso di “beni finiti” installati nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia o similari

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 636 del 30 settembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, ai sensi del n. 127-terdecies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, alla cessione di apparecchiature sanitarie da installare in locali da ristrutturare. Tale norma prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alla cessione dei “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31 della Legge n. 457/1978, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. 

La prassi amministrativa ha chiarito che la sopra richiamata norma si riferisce anche alle cessioni di “beni finiti” forniti per la realizzazione delle opere rientranti tra gli “interventi di ristrutturazioni edilizia” di cui alla lett. d), della Legge n. 457/1978. 

Dunque, alla cessione dei “beni finiti”, diversi pertanto dalle materie prime e semilavorate, è applicabile l’aliquota Iva del 10%, quando fra l’altro gli stessi sono forniti per la realizzazione di specifici Interventi di recupero. 

Secondo quanto chiarito dalla Circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, paragrafo 14 (vedasi anche la Risoluzione 22/E del 1998), per “beni finiti” cui si applicano le aliquote Iva agevolate “si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile. […]. Sono da considerare beni finiti, a titolo esemplificativo, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas eccetera […]. Non esiste dunque un’elencazione tassativa dei beni finiti”. 

Dall’analisi della normativa e da diverse prassi citate dall’Agenzia (a cui si rinvia) emerge che, seppur non esista una elencazione categoria tassativa di “bene finito”, è possibile comunque individuare le caratteristiche necessarie affinché un bene possa essere definito tale; devono ricorrere le seguenti condizioni: 

– la funzionalità del bene rispetto alla costruzione/ristrutturazione dell’opera principale (essere utile ai fini del completamento dell’opera, come, ad esempio, dei montacarichi, ascensori, scale, impianti); 

– l’essere il bene stesso parte integrante dell’infrastruttura/edificio, anche se indipendente da esso (il bene, cioè, deve incorporarsi nei fabbricati, senza perdere la propria individualità, costituendone elemento strutturale come espressamente riconosciuto dalla Risoluzione n. 550439/1989); 

– la necessità di consistenti lavori edili specifici per la sua installazione (vedasi Risoluzione n. 550439/1989). 

Alla luce della posizione contenuta nei diversi Documenti di prassi sopra menzionati, nei quali l’Amministrazione finanziaria si è espressa in senso favorevole all’applicazione di un’aliquota agevolata, nel caso in esame è necessario stabilire se i beni da fornire ai potenziali clienti, oggetto dell’istanza, possano essere ricompresi o meno tra quelli considerati “beni finiti” nel senso sopra chiarito. 

Con specifico riferimento agli apparecchi radiologici per diagnostica e terapia, l’Amministrazione ha riconosciuto che gli stessi possono assumere le caratteristiche di elementi strutturali degli edifici in cui sono incorporati “in quanto per la relativa installazione e sicura utilizzazione si rende necessaria l’esecuzione di consistenti lavori edili specifici” (Risoluzione n. 550439/1989). 

Pertanto alle cessioni dei suddetti macchinari può applicarsi il trattamento agevolato Iva dei “beni finiti” a condizione tuttavia che per la loro installazione siano eseguiti gli Interventi di recupero di cui al n. 127-terdecies, Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972 (vedasi Risoluzione n. 431328/1991; Risoluzione n. 551450/1991; Risoluzione n. 431318/1992). 

Le apparecchiature che la Società intende fornire ai propri potenziali clienti (Mammografi digitali, Tavoli radiologici per esami scheletrici e Tavoli telecomandati polifunzionali con pannello digitale dinamico per radiografia e radioscopia) possono essere considerate affini a quelle citate nella Risoluzione n. 550439/1989, sopra menzionata. 

Alla luce del quadro sopra delineato l’Agenzia ha concluso che alle operazioni di fornitura delle apparecchiature oggetto dell’istanza potrà applicarsi l’aliquota Iva del 10%, ai sensi del n. 127-terdecies, della Tabella A, parte III; allegata al Dpr. n. 633/1972, purché: 

– tali apparecchiature siano incorporate strutturalmente e funzionalmente negli edifici in cui sono installati, ossia siano qualificabili come “beni finiti” nel senso e nei termini descritti dalla prassi citata; 

– l’installazione richieda l’esecuzione sugli immobili di lavori edili qualificabili come Interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.