L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 335 del 10 settembre 2020, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità dell’aliquota Iva del 10% alla cessione di dentifrici venduti come dispositivi medici.
Nel caso di specie, la Società istante pone in vendita 2 dentifrici commercializzati come dispositivi medici. A tal fine, ha ottenuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i pareri di accertamento tecnico in base ai quali i summenzionati prodotti devono essere classificati nel Capitolo 33 della Tariffa Doganale “Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche”, in particolare alla voce “3306” (“Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto”) e, più precisamente alla sottovoce “3306 10” (“dentifrici”).
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la “Legge di bilancio 2019” (Legge n. 145/2018) ha esteso l’ambito di applicazione dell’aliquota Iva del 10%, precedentemente applicabile esclusivamente a determinati medicinali per l’uso umano e veterinario, includendovi i dispositivi medici a base di sostanze classificabili alla voce “3004” della Nomenclatura combinata. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della citata Legge n. 145/2018, “i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004” della Nomenclatura tariffaria e statistica e della Tariffa doganale comune, devono intendersi compresi nel n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972. Tale norma prevede l’assoggettamento all’aliquota Iva del 10% per i “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.
Con la Circolare n. 8/E del 2019 sono stati forniti primi chiarimenti e risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata in relazione alle novità recate dalla “Legge di bilancio 2019”. Più nel dettaglio, è stato chiarito che la norma di interpretazione autentica in commento fa rientrare nell’ambito del n. 114) citato “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)”.
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che il citato n. 114) prevede l’aliquota Iva del 10% per “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”. La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per quei prodotti che, pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Essa riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce “3004” della Nomenclatura combinata.
Come chiarito nel paragrafo 9 della Circolare n. 32/E 2010, la classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, dunque, anche la classificazione dei prodotti oggetto del presente Interpello nell’ambito della voce doganale “3004”.
Di conseguenza, alla luce dei pareri rilasciati da tale Agenzia, i tecnici delle Entrate ha concluso che i dentifrici in questione sono stati entrambi stati classificati alla richiamata sottovoce “3306 10” (“dentifrici”). Di conseguenza, non rientrando nella voce doganale “3004”, sono soggetti all’aliquota Iva ordinaria, salvo che gli stessi possano essere ricondotti tra le “sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale” di cui al n. 114), della Tabella A, Parte III, citata, tra cui peraltro detti prodotti non risultano ricompresi.