L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 7 luglio 2023, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 18 del Dl. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2022, ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati.
Ricordiamo che tale norma ha modificato il Dpr. n. 633/1972, riformulando le previsioni riguardanti:
- l’esenzione da Imposta di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), relativa alle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto n. 1265/1934, ovvero individuate con Dm. Salute, di concerto con il Mef;
- l’applicazione dell’aliquota ridotta (del 10%) di cui al n. 120) della Tabella A, Parte III, n. 120, alle prestazioni di ricovero e cura diverse da quelle per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18) e n. 19), nonché per le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 22 giugno 2022, considerando come data di effettuazione dell’operazione quella determinata ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del Dpr. n. 633/1972.
Rinviando per tutti i dettagli al contenuto della Circolare, in cui viene distinta la trattazione in relazione ai soggetti destinatari delle prestazioni rese, ossia le persone ricoverate e i relativi accompagnatori, nella tabella sottostante si riepiloga la disciplina Iva, a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 18 del Decreto “Semplificazioni”.
| Soggetti prestatori | Tipo di prestazione | Trattamento Iva delle operazioni effettuate* fino al 21 giugno 2022* | Trattamento Iva delle operazioni effettuate* dal 22 giugno 2022* |
| Esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza | Diagnosi, cura e riabilitazione della persona | Esente | Esente |
| Stabilimenti termali | Cure termali | Esente | Esente |
| Enti ospedalieri; Cliniche e case di cura convenzionate; Società di mutuo soccorso con personalità giuridica; Enti del Terzo settore di natura non commerciale/Onlus | Ricovero e cura della persona | Esente | Esente |
| Maggior comfort alberghiero alle persone ricoverate | Imponibile al 10% | Imponibile al 10% | |
| Alloggio agli accompagnatori delle persone ricoverate | Imponibile al 22% | Imponibile al 10% | |
| Case di cura non convenzionate | Ricovero e cura della persona | Imponibile al 22% | Esente per la componente che si riferisce alla prestazione acquistata presso un professionista sanitario; Imponibile al 10% per la parte restante |
| Maggior comfort alberghiero alle persone ricoverate | Imponibile al 10% | Imponibile al 10% | |
| Alloggio agli accompagnatori delle persone ricoverate | Imponibile al 22% | Imponibile al 10% | |
| Strutture turistiche ricettive | Alloggio ai clienti | Imponibile al 10% | Imponibile al 10% |
* L’effettuazione dell’operazione viene determinata ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del Dpr. n. 633/1972.







