Iva: regime di esenzione sul riaddebito di spese dalle Associazioni della Medicina di gruppo ai Medici di Medicina generale associati

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 161 del 26 luglio 2024, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/197, al riaddebito di spese che una Associazioni della Medicina di gruppo, costituita da Medici di Medicina generale, opera nei confronti dei singoli Medici associati

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 161 del 26 luglio 2024, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 2, del Dpr. n. 633/1972, al riaddebito di spese che una Associazioni della Medicina di gruppo, costituita da Medici di Medicina generale, opera nei confronti dei singoli Medici associati.

Nel caso di specie, alcuni Medici hanno concordato di assumere la forma associativa della Medicina di gruppo disciplinata dall’art. 40 del Dpr. n. 270/2000 e dall’Accordo collettivo nazionale della Medicina generale del 22 marzo 2005. L’Associazione ha aperto una posizione fiscale propria, con attribuzione

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