Notifica redatta a mezzo del “servizio postale”

Nell’Ordinanza 22.086 del 13 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 890/1982, si applicano le norme concernenti il “servizio postale ordinario” per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’Ufficiale giudiziario ex art. 149 del Cpc. Poi, nel caso di notifica a mezzo del “servizio postale” non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del Cc., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione. Pertanto, i Giudici di legittimità ritengono che non rilevi la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica purchè questa sia avvenuta presso il domicilio del destinatario e che non è necessario l’invio di una seconda raccomandata di avviso di avvenuta consegna. Ogni questione quindi sul ricevimento o meno della raccomandata da parte del destinatario a mani proprie o di altro soggetto è priva di ogni rilevanza.

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