Offerta condizionata: limiti al soccorso istruttorio che non può essere utilizzato per modificarne il contenuto sostanziale

Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 423 del 14 ottobre 2025

Una Società esclusa da una gara per la fornitura di attrezzature scientifiche ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che la Stazione appaltante avesse applicato in modo illegittimo il meccanismo dell’inversione procedimentale, che la Commissione non fosse competente a disporre l’esclusione e che la propria offerta non dovesse essere considerata “condizionata”. Secondo la ricorrente, le frasi inserite nell’offerta (“con riserva di modifiche” e “documento non valido ai fini contrattuali”) erano solo formule di stile e non modificavano l’impegno assunto, mentre il rinvio a condizioni generali pubblicate sul proprio sito non alterava i termini dell’offerta. La Società lamentava anche la mancata attivazione del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 101 del Dlgs. n. 36/2023, che avrebbe permesso di chiarire eventuali dubbi, e la violazione del principio di parità di trattamento. Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso. Ha spiegato che l’inversione procedimentale, disciplinata dall’art. 107, comma 3, del Dlgs. n. 36/2023, era stata correttamente prevista negli atti di gara e applicata in modo legittimo, poiché la normativa consente alla Stazione appaltante di adottarla senza criteri rigidi, purché siano rispettati trasparenza e imparzialità. I Giudici hanno ritenuto corretta anche l’attività della Commissione, che non ha escluso direttamente la Società ma ha solo rilevato l’inammissibilità dell’offerta, poi formalizzata dal dirigente competente ai sensi dell’art. 90 del Codice dei contratti pubblici. Secondo il Tar, l’offerta era effettivamente “condizionata”, poiché rinviava a clausole esterne e introduceva condizioni diverse da quelle fissate nel capitolato tecnico, in violazione dei principi di par condicio e certezza dell’offerta. Le diciture “con riserva di modifiche” e “non valido ai fini contrattuali” dimostravano la mancanza di un impegno chiaro e vincolante, rendendo l’offerta non affidabile. Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicazione del soccorso istruttorio, che non può essere utilizzato per modificare il contenuto sostanziale di un’offerta ma solo per chiarirne aspetti marginali. Consentire chiarimenti, in questo caso, avrebbe significato permettere all’impresa di cambiare l’offerta, in contrasto con l’art. 101, comma 3, del Codice e con il principio di parità tra concorrenti. In conclusione, i Giudici hanno confermato la correttezza dell’operato della Stazione appaltante, ribadendo che le offerte nelle gare pubbliche devono essere chiare, univoche e conformi alla legge di gara, e che il soccorso istruttorio non può essere usato per sanare vizi che incidono sulla volontà negoziale dell’offerente.

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