Nella Delibera n. 726 del 9 settembre 2020, l’Anac afferma che non può essere accettata la richiesta di rettifica dell’offerta economica, in quanto costituisce Principio generale consolidato quello della immodificabilità dell’offerta, posto a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della Stazione appaltante, nonché del Principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici. Quindi le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere capite in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza tuttavia attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente. L’Autorità precisa inoltre che la valutazione discrezionale di non convenienza o non idoneità delle offerte presentate è assistita da una puntuale motivazione all’interno di un provvedimento di mancata aggiudicazione, e che sono motivate l’urgenza e la convenienza economica di procedere comunque ad un affidamento diretto, nell’attesa di esperire una nuova gara.