Offerta economicamente più vantaggiosa: ammesse varianti migliorative che non alterino la prestazione richiesta

Nella Sentenza n. 5655 dell’11 dicembre 2015 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, i Giudici affermano che, a prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando, i Giudici ritengono che deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di gara sia definitivo, è consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio.

Consiglio di Stato – Sentenza n. 5655 dell’11 dicembre 2015

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