Patto di stabilità 2014: emanato il Decreto Mef sul monitoraggio semestrale

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igepa, il 18 luglio scorso ha diffuso, tramite il proprio sito internet, il Dm. 15 luglio 2014, n. 59729, concernente il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per il 2014, ai sensi dell’art. 31, comma 19, dalla Legge n. 183/11 – “Legge di stabilità 2012”, che recepisce le indicazioni della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, come risultanti dal parere favorevole espresso nella seduta del 10 luglio 2014. Il Decreto è in attesa di pubblicazione sulla G.U..
Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti devono trasmettere semestralmente al Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando l’applicazione appositamente prevista per il Patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, le informazioni riguardanti il monitoraggio semestrale delle risultanze in termini di competenza mista del Patto di stabilità interno per l’anno 2014 e la loro situazione debitoria, attraverso il prospetto e con le modalità definiti con il presente Decreto (art. 321, comma 19, Legge n. 183/11).
Al Decreto è allegato il Prospetto per il monitoraggio semestrale delle risultanze del Patto di stabilità per l’anno 2014, denominato “Modello Monit/14”. Qualora il Decreto Mef non dovesse essere pubblicato sulla G.U. in tempo utile per poter rispettare la scadenza del 31 luglio 2014 per l’invio delle informazioni relative al primo semestre 2014, si evidenzia che – come stabilito al punto “C” dell’Allegato al Decreto in commento – “nessun dato dovrà essere trasmesso sino alla sua emanazione”. In ogni caso, qualora il Decreto contenente il Prospetto e le modalità di trasmissione fosse pubblicato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l’invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre è fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del Decreto stesso sulla G.U.
La lettura del punto “C” porta a ritenere che il termine dell’invio delle informazioni semestrali entro il 31 luglio resterebbe invariato anche qualora il Decreto venga pubblicato sulla G.U. in una data immediatamente antecedente; in proposito, più opportunamente, il Mef avrebbe potuto indicare che il differimento di 30 giorni scatta sempre nel caso di pubblicazione del Decreto successivamente al 30 giugno 2014.
In premessa, il Decreto elenca le norme che prevedono l’esclusione di spese dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.
Passiamo ora ad analizzare l’Allegato che costituisce parte integrante del Dm. e che definisce le regole, le modalità e i modelli di rilevazione del monitoraggio del Patto di stabilità interno per l’anno 2014.
Sezione “A”
Nella Sezione “A”, l’Allegato definisce le modalità, i Modelli di rilevazione del monitoraggio del Patto di stabilità, e le sue regole per l’anno 2014.
Istruzioni generali
Il “Modello Monit/14” individua i Prospetti che gli Enti soggetti al Patto devono compilare semestralmente, allegati al Decreto in commento, la cui trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite l’applicazione web già utilizzata per il monitoraggio del Patto degli scorsi anni.
I Modelli, compilati semestralmente, cumulano i dati a tutto il periodo di riferimento e il controllo di cumulabilità (blocco della procedura) viene effettuato quando i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. La cumulabilità invece non viene controllata per le voci di parte corrente (previsto soltanto un messaggio di avvertimento), in quanto potrebbe comprendere anche impegni provvisori. Errori materiali di inserimento e/o di imputazione devono essere corretti, apportando variazioni al Modello relativo al semestre cui si riferisce l’errore. I dati trasmessi sono modificabili fino alla data di approvazione del consuntivo 2014, anche se, “in linea di principio”, il monitoraggio del Patto dovrebbe contenere dati definitivi. Trascorso tale termine, l’Ente può apportare variazioni ai dati trasmessi solo nei seguenti casi:
1. quando rileva, rispetto a quanto già trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo del Patto di stabilità interno (art. 31, comma 20-bis, Legge n. 183/11), ossia:
in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno, qualora venga accertata una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico,rispetto ai dati precedentemente trasmessi;
se le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto del Patto di stabilità interno;
in caso di rispetto del Patto di stabilità interno, qualora venga accertato una minore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, rispetto ai dati precedentemente trasmessi;
2. quando viene accertata la violazione del Patto di stabilità interno in un esercizio successivo (art. 31, commi 28 e 29, Legge n. 183/11), l’Ente Locale inadempiente è tenuto a rettificare i dati inseriti in sede di monitoraggio del Patto di stabilità interno e ad inviare una nuova certificazione del saldo finanziario di competenza mista conseguito entro 30 giorni dal predetto accertamento.
La richiesta e l’abilitazione di una nuova utenza (user-id e password) deve essere effettuata tramite comunicazione per mezzo della pagina internet http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/ o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, fornendo le seguenti informazioni riferite alla persona addetta alla rilevazione dei dati: nome e cognome, Codice fiscale, Ente di appartenenza, e recapito di posta elettronica e telefonico.
Si ricorda che l’utenza è strettamente personale, sebbene ogni Ente abbia la possibilità di richiederne più di una.
Le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per il suo utilizzo sono disponibili sul sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, alla pagina “Regole per il sito”.
In generale, per la gestione del Patto di stabilità, si può fare riferimento alla Circolare Mef n. 6/14, visionabile sul sito http://www.rgs.mef.gov.it/Versione-I/Circolari/2014/Circolare_N._6_del_18_ febbraio_2014.html.
Eventuali chiarimenti di natura tecnica e informatica possono essere richiesti, via mail, all’indirizzo assistenza.cp@tesoro.it, mentre, rispettivamente, per quesiti di natura amministrativa e/o normativi, la richiesta va avanzata all’indirizzo pattostab@tesoro.it, per gli aspetti riguardanti il personale a drgs.igop.ufficio14@tesoro.it, e agli indirizzi protezionecivile@pec.governo.it e Ufficio.ABI@oritezionecivile.it per chiarimenti in merito alle opere, alla tipologia di finanziamenti ed alle modalità di comunicazione dei dati a seguito di Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sezione “B”
Nella Sezione “B” dell’Allegato sono riportate le istruzioni per la compilazione dei Modelli di rilevazione del monitoraggio del Patto di stabilità.
Istruzioni per la compilazione dei Modelli “Monit/14” e “Monit/13/A”
Con il “Modello Monit/14” sono acquisite le informazioni relative al saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, cumulato per tutto il periodo di riferimento, come costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Tra le entrate finali non deve essere considerato l’avanzo di amministrazione ed il fondo di cassa.
Per la determinazione del saldo finanziario utile ai fini del monitoraggio del rispetto del Patto di stabilità interno rilevano le voci così come scritte nei rendiconti degli Enti. Al fine di salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione eventuali richieste di contabilizzazione delle entrate e delle uscite in difformità dalla loro reale allocazione nei documenti di bilancio.
B.1. Esclusioni dal saldo utile ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno
Al fine di evitare che i vincoli del Patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa, la vigente disciplina del Patto di stabilità interno prevede l’esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del saldo obiettivo alcune tipologie di entrate e di spese. Sono indicate le esclusioni vigenti:
B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza
Nel saldo non si considerano (art. 31, comma 7, Legge n. 183/11 – “Legge di stabilità 2012”) le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute da Province e Comuni per l’attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza; l’esclusione è estesa, per analogia, anche alle spese sostenute dalle Province e dai Comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile.
In particolare, per quanto riguarda le entrate, sono escluse dal saldo finanziario di riferimento, valido per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, le sole risorse provenienti dal bilancio dello Stato di cui all’art. 5, comma 5-quinquies, della Legge n. 225/92 (e non anche da altre fonti), purché registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate, per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Non devono essere considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti esclusivamente dal bilancio dello Stato. L’esclusione opera anche se le risorse statali sono trasferite per il tramite delle Regioni.
Per quanto concerne le spese, sono esclusi gli impegni di parte corrente e i pagamenti in conto capitale effettuati per l’attuazione delle Ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, purché effettuati a valere su risorse registrate (ovvero accertate, per la parte corrente, e incassate per la parte in conto capitale) successivamente al 31 dicembre 2008. Sono escluse le sole spese effettuate a valere sui trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di spesa (ad esempio, le spese sostenute dal Comune a valere su risorse proprie o a valere su donazioni di terzi). L’esclusione opera anche se le spese sono effettuate in più anni e, comunque, nei limiti complessivi delle risorse assegnate e/o incassate.
Le spese sono escluse anche successivamente alla revoca o alla scadenza dello stato di emergenza ovvero a seguito di rientro nel regime ordinario, purché nei limiti delle corrispondenti entrate accertate (per la parte corrente) o incassate (per la parte capitale) in attuazione delle predette Ordinanze di necessità e di urgenza connesse allo stato emergenziale.
La stessa esclusione opera anche per i mutui e i prestiti con intero ammortamento a carico dello Stato, con esclusione di quelli con oneri a carico del bilancio dell’Ente Locale. Le poste da escludere sono evidenziate alle voci “E4”, “E13”, “S2” e “S13” del “Modello Monit/13”. In proposito, occorre effettuare la verifica in ordine alla natura statale delle risorse da escludere, nonché all’effettiva emanazione delle Ordinanze in questione. Per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, di valutare la natura delle spese oggetto di esclusione, gli Enti interessati devono obbligatoriamente comunicare, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco con l’indicazione delle spese escluse dal Patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte capitale, nonché delle relative risorse attribuite dallo Stato. L’omessa o la ritardata comunicazione in parola impedisce il perfezionamento dell’iter che consente allo stesso ente beneficiario di effettuare tali esclusioni.
Viene precisato che l’individuazione delle spese e delle entrate da escludere ricade nella responsabilità degli Enti, i quali sono tenuti ad effettuare un’attenta valutazione in merito alle opere e alla tipologia di finanziamenti oggetto della esclusione.
Qualora le spese effettuate dall’Ente non venissero riconosciute dal Dipartimento della Protezione civile, il Mef ritiene che l’importo corrispondente alle spese non riconosciute dovrà essere considerato nel saldo finanziario valido ai fini del Patto di stabilità interno.
Le poste da escludere ai sensi del citato art. 31, comma 7, sono riportate nelle voci “E4”, “E14”, “S2” e “S13” del “Modello Monit/14”.
Poi, a differenza, del comma 7, il comma 8-bis prevede l’esclusione di spese per interventi legati ad eventi calamitosi finanziati con risorse proprie degli Enti danneggiati quando è stata emanata una specifica disposizione di legge.
B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di “Grande evento”
Sono esclusi gli interventi realizzati direttamente dagli Enti Locali per lo svolgimento di “Grandi eventi” rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile, diversi da quelli per i quali si rende necessaria la Delibera dello stato di emergenza, sostenuti ai sensi dell’abrogato art. 5-bis, comma 5, del Dl. n. 343/01 (art. 31, comma 9, Legge n. 183/11).
Pertanto, l’esclusione delle entrate e delle spese relative alla richiamata dichiarazione di “Grande evento” continua ad applicarsi esclusivamente con riferimento alle operazioni finanziarie (accertamenti/riscossioni e impegni/pagamenti) non ancora concluse e la cui dichiarazione di “Grande evento” è avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 40-bis, comma 1, del Dl. n. 1/12, con il quale è stata abrogata la norma suddetta.
Le poste da escludere sono evidenziate alle voci “E5”, “E14”, “S3” e “S14” del “Modello Monit/14”.
B.1.3. Risorse provenienti dall’Unione Europea e spese connesse
Non sono considerate nel saldo utile ai fini del rispetto del Patto di stabilità le risorse provenienti dall’Ue (art. 31, comma 10, Legge n. 183/11), anche per il tramite dello Stato, della Regione o della Provincia, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Province e dai Comuni. L’esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune. Conseguentemente, non sono escluse dal Patto di stabilità interno le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all’Ue, devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.
L’Ente beneficiario ha la competenza della valutazione specifica circa la natura delle risorse assegnate, da effettuarsi sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché delle informazioni fornite dall’Ente che assegna le risorse. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, anche prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate, purché nei limiti delle medesime risorse. Nel caso in cui l’Ue riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione del comma precedente, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto di stabilità relativo all’anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Se la comunicazione è ricevuta nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell’anno successivo.
Infine, qualora l’Ente Locale non abbia escluso, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti dall’Ue nell’anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può successivamente escludere le correlate spese nell’anno del loro effettivo impegno/pagamento.
Le poste da escludere sono evidenziate alle voci “E6”, “E15”, “S4” e “S15” del “Modello Monit/14”.
B.1.4 Chiarimenti applicativi sulle esclusioni di cui ai punti B.1.1, B.1.2 e B.1.3
Per rendere più agevole l’applicazione del meccanismo di esclusione previsto per le entrate e le relative spese connesse alle calamità naturali, ai “Grandi eventi” e alle risorse provenienti dalle Ue, l’Allegato riporta alcune fattispecie esemplificative circa le risorse di parte corrente e le risorse in conto capitale.
Viene precisato che le esclusioni di cui ai precedenti 3 paragrafi non si applicano alle entrate relative ad anni precedenti al 2009 e che sono obbligatoriamente escluse dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno. Anche per gli Enti che nel 2013 sono stati assoggettati per la prima volta alla disciplina del Patto di stabilità interno, le esclusioni in parola operano a prescindere dalla circostanza che tali entrate e tali spese si siano verificate in costanza di assoggettamento agli obblighi relativi al Patto di stabilità interno.
Infine, si precisa che, qualora un Ente erroneamente non abbia escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno le predette entrate nell’anno del loro effettivo accertamento o incasso, in assenza di rettifica in tal senso della certificazione relativa all’anno in questione, l’Ente non può operare l’esclusione dal saldo finanziario delle correlate spese nell’anno del loro effettivo impegno o pagamento.
B.1.5 Esclusione dei pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre 2014
Ai sensi dell’art. 31, comma 9-bis, della Legge n. 183/11, sono escluse dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno 2014 i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle Province e dai Comuni nel primo semestre del 2014, nel limite un miliardo di Euro; un’ulteriore quota, pari a 10 milioni di Euro, è stata specificamente destinata a garantire spazi finanziari ai Comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2013. La distribuzione degli importi della citata esclusione tra i singoli Enti è stata operata attribuendo gli spazi finanziari in proporzione all’obiettivo assegnato a ciascuno di essi, fino a concorrenza degli stessi importi.
I pagamenti effettuati nel primo semestre del 2014, nei limiti degli spazi finanziari attribuiti, trovano evidenza nella voce “S16” (editabile solo con riferimento al primo semestre) del “Modello Monit/14”. I maggiori spazi finanziari derivanti dalla predetta esclusione devono essere utilizzati solo per effettuare pagamenti in conto capitale nel primo semestre dell’anno 2014; l’informazione relativa ai predetti pagamenti trova evidenza nella voce PagCap del “Modello Monit/14”.
B.1.6 Risorse connesse al “Piano generale di censimento”
Gli Enti Locali individuati dal “Piano generale di Censimento” come affidatari di fasi di rilevazioni censuarie devono escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno le eventuali risorse residue trasferite dall’Istat, nonché le eventuali spese residue per la progettazione e l’esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite. Trattandosi di spese strettamente connesse e finalizzate alle operazioni di censimento, il Mef ribadisce che tali non possono ritenersi le spese in conto capitale finalizzate ad investimenti o ad acquisti di beni durevoli la cui pluriennale utilità va oltre il periodo di realizzazione ed esecuzione degli stessi censimenti. L’esclusione riguarda anche gli Enti Locali individuati dal Piano generale del 6° Censimento dell’Agricoltura.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci “E7” e “S5” del “Modello Monit/14”.
B.1.7 Spese sostenute dal Comune di Campione di Italia
Sono escluse le spese correnti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sostenute dal Comune di Campione d’Italia elencate nel Dm. Interno n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell’exclave (art. 31, comma 14-bis, Legge n. 183/11);
La posta da escludere trova evidenza nella voce “S6” del “Modello Monit/14”.
B.1.8 Spese sostenute dai Comuni per gli interventi di edilizia scolastica
Sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno le spese in conto capitale sostenute dai Comuni, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per interventi di edilizia scolastica (art. 31, comma 14-ter, Legge n. 183/11). I Comuni beneficiari della presente esclusione sono già stati individuati con i Dpcm. 13 giugno 2014 e 30 giugno 2014.
La posta da escludere trova evidenza nella voce “S17” del “Modello Monit/14”.
B.1.9 “Federalismo demaniale”
Sono escluse dal saldo del Patto le spese relative al trasferimento dei beni effettuati ai sensi della disciplina del “Federalismo demaniale” di cui al Dlgs. n. 85/10, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.
I criteri e le modalità per la determinazione dell’importo sono demandati ad un prossimo Dpcm..
Le poste da escludere sono evidenziate alle voci “S7” e “S18” del “Modello Monit/14”.
B.1.10 Investimenti infrastrutturali
Ai sensi del comma 16, dell’art. 31 della Legge n. 183/11, sono escluse – per il 2013 e 2014 – dal saldo del Patto le spese per investimenti infrastrutturali degli Enti Locali nei limiti definiti con un prossimo Dm. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. E’ prevista la destinazione di una quota del “Fondo infrastrutture”, nel limite delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente e fino ad un massimo di Euro 250 milioni, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli Enti territoriali che procedono, entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni in Società esercenti “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, diversi dal “Servizio idrico”.
E’ stata prevista la voce “S19” nel “Modello Monit/14” in cui evidenziare la presente esclusione.
B.1.11 Risorse provenienti dalle contabilità speciali delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto
Anche per il 2014, l’art. 2, comma 6, del Dl. n. 74/12, prevede che le risorse del “Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012”, assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, presenti nelle apposite contabilità speciali, eventualmente trasferite dalle stesse Regioni agli Enti Locali di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo Dl. n. 74/12, nonché i relativi utilizzi, non rilevano ai fini del Patto di stabilità interno degli stessi Enti Locali beneficiari.
L’esclusione opera solo per i Comuni e per le Province che provvedono agli interventi di ricostruzione e ripresa economica, sia per le entrate che per le relative spese, sia di parte corrente che di parte capitale, purché la spesa complessiva non sia superiore all’ammontare delle corrispondenti risorse assegnate nel triennio 2012-2014.
Il sistema, ai fini di una corretta compilazione del “Modello Monit/14”, effettua un controllo di cumulabilità con blocco della procedura di acquisizione, nel caso in cui l’esclusione di spesa – di parte corrente o di parte capitale – sommato all’esclusione di spesa inserita negli anni 2012 e 2013 risulti superiore ai dati cumulati inseriti negli anni 2012, 2013 e 2014 per le corrispondenti voci di entrata, di parte corrente o di parte capitale.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci “E8”, “E17”, “S8” e “S20” del “Modello Monit/14”.
B.1.12 Esclusione di spese per gli Enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
Per i Comuni di cui sopra è prevista l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per il 2014, di 10 milioni di Euro.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci “S9” e “S21” del “Modello Monit/14”.
B.1.13 Esclusione del corrispettivo del gettito Imu sugli immobili di proprietà comunale
E’ escluso dal saldo rilevante ai fini della verifica del Patto il contributo attribuito ai Comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell’assoggettamento all’Imu degli immobili posseduti dagli stessi Comuni nel proprio territorio. Il contributo di Euro 270 milioni per l’anno 2014 è stato ripartito tra i Comuni con Dm. Interno 3 ottobre 2013. La posta da escludere trova evidenza nella voce “E9” del “Modello Monit/14”.
B.1.14 Esclusione delle spese per interventi portuali per il Comune di Piombino
Sono esclusi, per l’anno 2014, dal saldo rilevante ai fini della verifica del Patto i pagamenti relativi all’attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previsti dal nuovo “Piano regolatore portuale” della Regione Toscana, effettuati dalla Regione Toscana o dal Comune di Piombino (art. 1, comma 7, Dl. n. 43/13); l’esclusione opera nel limite complessivo di Euro 10 milioni. La posta da escludere trova evidenza nella voce “S22” del “Modello Monit/14”.
B.1.15 Esclusione delle risorse per interventi relativi al progetto approvato dal Cipe con Deliberazione n. 57/11 (Tav)
Anche per l’anno 2014, per gli Enti Locali interessati all’opera relativa al collegamento internazionale Torino-Lione, sono esclusi dai limiti del Patto di stabilità interno i pagamenti relativi agli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l’esecuzione del progetto approvato dal Cipe con Delibera n. 57/11 o che saranno individuati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dai rappresentanti degli Enti Locali interessati all’opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali (art. 7-quater, Dl. n. 43/13).
L’esclusione opera nel limite di 10 milioni di Euro. Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci “E18” e “S23” del “Modello Monit/14”.
B.1.16 Esclusione a favore dei Comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013
Un’ulteriore quota di 10 milioni di Euro, parte degli stanziamenti di cui all’art. 31, comma 9-bis, della Legge n. 183/11, è destinata a garantire spazi finanziari ai Comuni della Provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013. Con il Dm. Mef n. 13365/14, è già stato disposto il riparto dei suddetti spazi finanziari ai Comuni da utilizzare esclusivamente per pagamenti in conto capitale, sia in conto competenza che in conto residui, nel primo semestre del 2014.
I richiamati pagamenti trovano evidenza nella voce “S24” del “Modello Monit/14”.
B.1.17 Esclusione dei pagamenti dei debiti pregressi
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Dl. n. 35/13, sono escluse dal saldo rilevante ai fini della verifica del “Patto di stabilità” i pagamenti, nel limite massimo di Euro 500 milioni, sostenuti nel corso dell’anno 2014 dagli Enti Locali per estinguere:
i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012 ivi inclusi i pagamenti delle Province in favore dei Comuni;
i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che, entro tale data, presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità, ai sensi dell’art. 194 del Tuel.
Il Decreto Mef n. 17785/14 ha operato il riparto dei predetti spazi finanziari in favore delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che ne hanno fatto richiesta entro il termine del 14 febbraio 2014. Gli Enti Locali devono utilizzare i predetti spazi finanziari per effettuare nel 2014 i pagamenti dei debiti sopra riportati. La posta da escludere trova evidenza nella voce “S25” del “Modello Monit/14”.
B.1.18 Rimborso rate di ammortamento dei mutui da parte dello Stato
Sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno le uscite per il rimborso delle rate di ammortamento da parte dello Stato per i mutui contratti dagli Enti Locali antecedentemente al 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, ivi compresi quelli in cui l’Ente Locale è tenuto a pagare le rate di ammortamento con obbligo di rimborso da parte dello Stato, iscrivibili tra le entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti (art. 18, comma 1-bis, Legge n. 16/14). Resta fermo che sono soggette al Patto di stabilità interno le spese effettuate dall’Ente a valere sul contributo in questione derivante dall’accensione del mutuo in parola. La posta da escludere trova evidenza nella voce “E19” del “Modello Monit/14”.
B.1.19 Esclusione del contributo attribuito al Comune di Milano per la realizzazione di Expo 2015
E’ prevista l’esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del Patto di stabilità interno anche per il contributo di Euro 25 milioni per l’anno 2014, concesso al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015 (art. 13, comma 4, Dl. n. 47/14);
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci “E10” e “E20” del “Modello Monit/14”.
B.1.20 Esclusione delle spese sostenute dai Comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e dai successivi eventi alluvionali
Per l’anno 2014, l’esclusione dal Patto di stabilità interno è prevista anche per le spese sostenute dai Comuni della Regione Emilia-Romagna indicati all’art. 1, del Dl. n. 74/14, finanziate con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese e puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi di cui al sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e dei successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche; tale esclusione è stabilita nel limite massimo complessivo di Euro 5 milioni. Non sono state ancora emanati gli indirizzi per la distribuzione a ciascun Comune degli spazi finanziari. Nel Modello sono comunque state previste le voci “S10” e “S26” nel “Modello Monit/14” in cui evidenziare tali eventuali esclusioni.
B.2. Alcune precisazioni
B.2.1. Enti Locali ammessi alla sperimentazione
Gli Enti Locali ammessi alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Enti ed Organismi (art. 36 del Dlgs. n. 118/11) considerano, tra le entrate finali rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno, il “Fondo pluriennale vincolato” destinato al finanziamento delle spese correnti, già imputate negli esercizi precedenti, e re-iscritte nell’esercizio 2014. Tali Enti sommano, all’ammontare degli accertamenti di parte corrente, considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista, l’importo definitivo del “Fondo pluriennale vincolato” di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell’importo definitivo del “Fondo pluriennale di parte corrente” iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.
Per tali Enti, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del monitoraggio al 30 giugno 2014 del Patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:
+    accertamenti correnti 2014 validi per il Patto di stabilità interno
+     “Fondo pluriennale di parte corrente” (previsioni di entrata aggiornate al 30 giugno 2014 a seguito dell’approvazione del rendiconto 2013 o del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014)
–     “Fondo pluriennale di parte corrente” (previsioni di spesa aggiornate al 30 giugno 2014)
=    accertamenti correnti 2014 adeguati all’utilizzo del “Fondo pluriennale vincolato” di parte corrente.
A fine anno, per il monitoraggio, le entrate di parte corrente rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno risultano come di seguito rappresentate:
+    accertamenti correnti 2014 validi per il Patto di stabilità interno
+     “Fondo pluriennale di parte corrente” (importo definitivo iscritto in entrata del bilancio di previsione)
–     “Fondo pluriennale di parte corrente” (dati di spesa di consuntivo o di preconsuntivo)
=    accertamenti correnti 2014 adeguati all’utilizzo del “Fondo pluriennale vincolato” di parte corrente.
Ai fini del calcolo sopra indicato, si fa riferimento al “Fondo pluriennale di parte corrente”, determinato al netto delle entrate escluse dal Patto di stabilità interno.
Il “Fondo pluriennale vincolato” incide sul saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto solo per la parte corrente.
Le voci relative al “Fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di entrata” ed al “Fondo pluriennale di parte corrente/previsioni definitive di spesa”, trovano evidenza, rispettivamente, nelle voci “E10” e “S0” del “Modello Monit/14”.
B.2.2 “Patto orizzontale nazionale”
Per i Comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del “Patto di stabilità interno orizzontale nazionale” 2014, il Rappresentante legale, il Responsabile del “Servizio finanziario” e l’Organo di revisione economico-finanziario dell’Ente attestano, con la certificazione di cui all’art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2014 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli Enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, per effettuare anche pagamenti relativi agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all’esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013.
La mancata certificazione, prevista dall’art. 4-ter, comma 6, del Dl. n. 16/12, nell’anno di riferimento, non dà luogo al riconoscimento dei maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
L’importo dei pagamenti, successivi alla comunicazione dell’avvenuta rimodulazione dell’obiettivo per effetto del “Patto di stabilità interno orizzontale nazionale” 2014, deve risultare inferiore agli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del “Patto di stabilità interno orizzontale nazionale”.
Il Mef in proposito rimarca che gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità di cui all’art. 4-ter, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell’obiettivo 2014, attraverso la rideterminazione del saldo obiettivo 2014 finale, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
I pagamenti di residui passivi di parte capitale e, per gli Enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, relativi anche agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all’esercizio 2014, effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del “Patto di stabilità interno orizzontale nazionale”, nei limiti degli stessi e secondo le modalità sopra descritte, trovano evidenza nella voce denominata “PagRes” del “Modello Monit/14”(editabile solo ed esclusivamente nel Prospetto relativo al secondo semestre 2014).
B.2.3 Trasferimenti statali e regionali
Il Documento ribadisce che, anche per il Patto di stabilità 2014, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (entrate correnti) e per il totale riscosso (conto capitale), sulla base dei dati registrati nell’anno e desunti dal conto consuntivo.
B.2.4 Verifica del rispetto del Patto di stabilità interno
Il confronto, automaticamente effettuato dal sistema web della Ragioneria generale dello Stato, del risultato conseguito al 31 dicembre 2014 con l’obiettivo annuale prefissato determina il rispetto o meno del Patto.
Di conseguenza, se la differenza fra i 2 dati è:
positiva o pari a 0, il Patto di stabilità per l’anno 2013 è stato rispettato;
negativa, il Patto di stabilità per l’anno 2013 non è stato rispettato.
Viene in ultimo precisato che, qualora il Prospetto del monitoraggio risulti redatto in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi dell’art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11.

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