Patto di stabilità interno: applicazione sanzioni per le violazioni relative all’anno 2013

Il 18 settembre 2014 il Ministero dell’Interno, Direzione centrale della Finanza locale, con un Comunicato riportato sul proprio sito internet, ha reso noto che è in corso di pubblicazione sulla G.U. il Dm. Interno 15 settembre 2014, concernente la “Applicazione della sanzione, per accertamento successivo, ad alcuni Enti Locali che sono risultati non rispettosi del Patto di stabilità interno relativo all’anno 2013”.

Ai sensi dell’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11 (“Legge di stabilità 2012”), in caso di violazione del Patto di stabilità interno, l’Ente Locale inadempiente, è assoggettato – nell’anno successivo a quello dell’inadempienza – a una riduzione del “Fondo sperimentale di riequilibrio” o del “Fondo perequativo” in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato.

Le Province sanzionate per il 2013 sono in tutto 5.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, il Decreto in commento dispone che gli Enti sanzionati vengano assoggettati a una sanzione per inadempienza del Patto di stabilità relativo all’anno 2013 di importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2012.

La sanzione commutata comporta la riduzione delle risorse a titolo di “Fondo sperimentale di riequilibrio” o, nel caso di una specifica Provincia appartenente a una Regione a Statuto speciale, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti per l’anno 2014, come determinati ai sensi dell’art. 10 del Dl. n. 16/14, convertito nella Legge n. 68/14.

In caso d’insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua sarà versata dalle Province entro il 31 dicembre 2014, tramite la locale Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’entrata del bilancio, previa apposita comunicazione agli Enti, da parte del Ministero dell’Interno. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129, dell’art. 1, della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”).

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