Nella Sentenza n. 491 del 21 febbraio 2018 del Tar Calabria, la questione controversa in esame riguarda la validità o meno del silenzio-assenso nel “permesso di costruire”. I Giudici calabresi rilevano che, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale) senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di “permesso di costruire” deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del Dpr. n. 380/01. Pertanto, il silenzio-assenso ha validità anche per i “permessi di costruire”.