Plichi di gara: non è necessario che vengano specificate nei verbali le modalità di conservazione

Nella Sentenza n. 3649 del 23 luglio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, i Giudici statuiscono che, in assenza di disposizioni espresse circa le modalità di conservazione dei plichi tra una seduta di gara e l’altra, la mancata indicazione nei verbali di operazioni singolarmente svolte, quali tra l’altro l’identificazione del soggetto responsabile della custodia dei plichi, il luogo di custodia e le eventuali misure atte a garantire la integrale conservazione dei plichi stessi, non costituisce causa di illegittimità del procedimento, salvo che non sia provato, o siano quanto meno forniti adeguati e ragionevoli indizi, che la documentazione di gara sia stata effettivamente manipolata negli intervalli tra un’operazione e l’altra.

Sentenza n. 3649 del 23 luglio 2015 del Consiglio di Stato