Nell’Ordinanza n. 21614 del 7 ottobre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte statuisce che, in materia di agevolazioni tributarie, i benefici per l’acquisto della “prima casa” previsti dall’art. 2 del Dl. n. 12/1985, convertito con modificazioni dalla Legge n. 118/1985, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché le stesse siano destinate dall’acquirente, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa. Quindi, il contemporaneo acquisto di 2 appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici, a condizione che l’alloggio così complessivamente realizzato rientri, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche specificate dall’art. 13 della Legge n. 408/1949, nella tipologia degli alloggi “non di lusso”. Tuttavia, i Giudici di legittimità rilevano che è onere dei contribuenti provare di aver dato seguito all’impegno, assunto in sede di rogito, di procedere all’unificazione delle unità immobiliari e, perciò, di aver effettivamente unificato gli immobili e che l’alloggio così complessivamente realizzato rientra, per la superficie, per il numero dei vani e per le altre caratteristiche, nella tipologia degli immobili “non di lusso”. Restando del tutto irrilevante la mancata unificazione delle 2 unità abitative ai soli fini catastali. Dunque, dovendosi ricondurre al novero delle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” di abitazione la fattispecie dell’accorpamento di unità immobiliari finitime, il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all’Ufficio per l’esercizio dei poteri di accertamento (Dpr. n. 131/1986, art. 76), è rispettato se il contribuente realizza l’effettiva unificazione di dette unità immobiliari, non essendo necessario che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all’accatastamento dell’unica unità abitativa così realizzata. In sostanza, l’accorpamento di 2 unità abitative che hanno usufruito dei benefici previsti per l’acquisto della “prima casa” deve risultare effettivo entro il triennio e deve essere il contribuente a provarlo anche se l’iter amministrativo del nuovo accatastamento non è completato.






