Delibera n. 171 del 30 aprile 2025
Nella fattispecie in esame, la Stazione appaltante ha chiesto di esprimersi sulla correttezza dell’esclusione di un Operatore economico da una Gara, perché quest’ultimo aveva inserito nella documentazione amministrativa dati relativi all’offerta economica, violando quanto previsto nel Regolamento della gara, che stabiliva espressamente l’esclusione in questi casi.
L’Operatore escluso ha sostenuto che, trattandosi di una procedura negoziata al minor prezzo, la violazione della regola sulla separazione dei documenti non doveva comportare l’esclusione, in quanto non incideva sulla segretezza e sulla trasparenza della gara.
L’Anac ha valutato la questione e ha confermato che il regolamento della gara indicava chiaramente che inserire elementi economici nella documentazione amministrativa comportava l’esclusione. È stato ritenuto che tali clausole erano legittime e conformi alla normativa, in quanto poste a tutela della regolarità della procedura e non in contrasto con i principi generali del “Codice degli Appalti”.
È stato inoltre ribadito che ogni operatore è responsabile degli errori commessi nella presentazione della documentazione e che la partecipazione a gare pubbliche richiede un alto livello di attenzione e professionalità.
Pertanto, l’Autorità ha concluso che la Stazione appaltante ha agito correttamente ed in conformità alla normativa e alle regole della gara.
 
				 
															 
															



