Nella Sentenza n. 16149 del 3 agosto 2016, la Corte di Cassazione si esprime sulla materia di assistenza tecnica del contribuente nei giudizi tributari di importo superiore a Euro 2.582,28.
La Suprema Corte statuisce che la mancanza di difesa tecnica determina il dovere per il Giudice tributario adito di imporre l’ordine di munirsi di detta assistenza, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 546/92. Ciò in quanto la disposizione citata va interpretata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesa nel processo e l’adeguata tutela contro gli atti della Pubblica Amministrazione, evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare. Dovendosi adeguare a tali principi, i Giudici di legittimità rilevano che il Giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo senza previa fissazione di un termine alla ricorrente per munirsi della necessaria assistenza tecnica. Proprio perché la prescritta assistenza tecnica condiziona l’ammissibilità della domanda, l’ordine di munirsi (in via preventiva) di essa non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal Giudice di primo grado. La fattispecie, ancorché non considerata dal Legislatore, deve necessariamente esser fatta rientrare tra i casi di non regolare costituzione del contraddittorio, in relazione al quale l’art. 59, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 546/92, dispone la rimessione della causa alla Commissione provinciale.




