Nell’Ordinanza n. 24522 del 17 ottobre 2017 della Corte di Cassazione, oggetto della controversia è la notificazione dell’appello, nel Processo tributario, a mezzo del “servizio posta”. La Suprema Corte afferma che il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante che si avvalga per la notificazione del “servizio postale universale”, decorre, non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte dei destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione). Inoltre, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del “servizio postale universale”, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datano, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’Agente postale come avvenuta entro li termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della Sentenza.





