Corte dei conti Campania, Delibera n. 166 del 17 giugno 2025
Un’Amministrazione statale ha affidato tramite gara pubblica un contratto triennale per il “Servizio di pulizia” di un Complesso museale e delle sue pertinenze, per un importo complessivo di oltre Euro 1,7 milioni, distribuito su 4 bilanci annuali. Dopo la gara e la stipula del contratto, la Sezione ha esaminato il Decreto di approvazione rilevando diverse criticità. In particolare, la Sezione ha accertato che l’Amministrazione non aveva predisposto la programmazione triennale degli acquisti, prevista dall’art. 37 del Dlgs. n. 36/2023, limitandosi a un Piano annuale dei fabbisogni. Tale omissione comporta la violazione di un obbligo essenziale volto ad assicurare la corretta pianificazione della spesa pubblica, la sostenibilità finanziaria, e la trasparenza delle procedure, in coerenza con i Principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Un secondo rilievo ha riguardato la clausola che limitava il subappalto al 30% dell’importo e vietava il subappalto “a cascata”.
La Sezione ha ricordato che il nuovo “Codice dei Contratti” (Dlgs. n. 36/2023), all’art. 119, in adeguamento alle Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE, ha eliminato ogni limite percentuale e ogni divieto generale, consentendo restrizioni solo se motivate da esigenze tecniche specifiche e proporzionate. La clausola inserita nel Capitolato è stata quindi ritenuta illegittima perché riduce ingiustificatamente la concorrenza e vìola il Principio di parità di trattamento e di libera concorrenza, sancito dall’art. 30 del Dlgs. n. 36/2023 e dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Un’ulteriore irregolarità è stata individuata nella clausola contrattuale che prevedeva la possibilità di risolvere il contratto senza compensi all’Appaltatore in caso di mancata approvazione dei bilanci negli anni successivi. Tale disposizione, secondo la Sezione, contrasta con gli artt. 14 e 37 del Dlgs. n. 36/2023, che impongono la verifica preventiva e l’integrale copertura finanziaria delle obbligazioni derivanti dal contratto, nonché con gli artt. 122 e 123 del medesimo Decreto, che disciplinano i poteri di risoluzione e recesso della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei diritti economici dell’appaltatore.
Inoltre, la clausola è ritenuta lesiva del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, poiché imponeva la rinuncia preventiva ad ogni tutela giurisdizionale. Altri rilievi, relativi alle clausole sui Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 68 del Dlgs. n. 36/2023) e sull’incompatibilità degli ex dipendenti pubblici (art. 53, comma 16-ter, del Dlgs. n. 165/2001), sono stati considerati superati in quanto conformi ai Bandi-tipo Anac n. 1/2023 e alla disciplina del “Codice dei Contratti”. In conclusione, poiché non sono stati superati i rilievi relativi alla mancata programmazione triennale, ai limiti al subappalto, ed alla copertura finanziaria, la Sezione ha ricusato il visto al Decreto di approvazione, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del Dlgs. n. 36/2023, il contratto si considera sciolto per effetto dell’esito negativo del controllo.
La Sezione ha così ribadito che ogni procedura di gara deve fondarsi su una programmazione triennale approvata e su una copertura finanziaria integrale e preventiva, e che non possono essere imposti limiti generali al subappalto, in coerenza con il diritto europeo e con i Principi del risultato, della fiducia, e dell’accesso al mercato, fissati dagli artt. 1-3 del Dlgs. n. 36/2023.






