Rendiconto di gestione: termine di approvazione

Nella Sentenza n. 11558 del 9 novembre 2020 del Tar Lazio, un Consigliere comunale ha agito per l’annullamento della Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2019.

I Giudici osservano che, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), il rendiconto è deliberato dall’Organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo tenuto motivatamente conto della relazione dell’Organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’Organo consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a 20 giorni.

Inoltre, i Giudici sottolineano che il ritardo nella messa a disposizione dei Consiglieri della relazione dell’Organo di revisione determina un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole, dovendosi escludere che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della Delibera di approvazione, integrando, per contro, un vizio sostanziale che determina l’illegittimità della Delibera consiliare.

Poi, non è significativa l’ipotetica previsione contenuta nel Regolamento di contabilità dell’Ente che introduce un termine inferiore a 20 giorni per il deposito della relazione dei Revisori poiché, ai sensi del Principio di gerarchia delle fonti, prevale la disposizione contenuta nell’art. 227, comma 2, del Tuel. L’art. 141, comma 2, del Tuel, applicabile in virtù del richiamo di cui al successivo art. 227, comma 2-bis, ed ai sensi del quale “… quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’Organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito Commissario, all’Amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio”, ha introdotto un termine acceleratorio, che non è “assistito da alcuna qualificazione di perentorietà”, potendo derivare la grave misura dello scioglimento dell’Organo non già dalla mera inosservanza del termine suddetto bensì dalla constatata inadempienza ad un’intimazione puntuale e ultimativa dell’Organo competente, che attesta l’impossibilità o la volontà del Consiglio di non addivenire all’approvazione

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