Delibera n. 172 del 30 aprile 2025
Un Operatore economico ha chiesto all’Anac di esprimere un parere sulla legittimità dell’aggiudicazione di una Gara, sostenendo che la Stazione appaltante avesse applicato in modo errato il ribasso offerto, calcolandolo solo su una parte dell’importo a base di gara e non sull’intero importo. Secondo il richiedente, questo errore avrebbe modificato la Graduatoria finale, penalizzandolo.
L’Autorità ha esaminato la documentazione e ha rilevato che la legge di gara specificava chiaramente che il ribasso doveva essere applicato solo sull’importo ribassabile, escludendo i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. I documenti di gara, i chiarimenti e il modulo d’offerta confermavano questa impostazione. È stato evidenziato che tutti i concorrenti, tranne il richiedente, avevano interpretato correttamente le regole e formulato le offerte in modo coerente.
Di conseguenza, l’Anac ha ritenuto infondata la contestazione, precisando che non era possibile modificare ex post la lex specialis e che la Stazione appaltante aveva operato correttamente, rispettando la normativa e la legge di gara.
 
				 
															 
															



