Delibera n. 170 del 30 aprile 2025
Un Operatore economico ha chiesto di esprimere un parere sulla correttezza dell’aggiudicazione di una Gara, sostenendo che la Stazione appaltante avrebbe applicato in modo errato i ribassi offerti dai concorrenti, calcolandoli su un importo sbagliato e alterando così la Graduatoria finale.
Secondo il richiedente, il ribasso doveva essere applicato sull’intero importo a base di gara, e non solo sulla parte ribassabile, e ha chiesto di correggere la Graduatoria.
L’Anac ha esaminato la documentazione e ha chiarito che il Disciplinare di gara indicava in modo esplicito che il ribasso andava applicato solo alla parte dell’importo soggetta a ribasso, escludendo i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza. Anche il modulo di offerta e i chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante confermavano questa modalità di calcolo.
È stato inoltre rilevato che tutti i concorrenti, tranne il richiedente, avevano compreso correttamente il meccanismo e presentato le proprie offerte in linea con le regole di gara.
L’Autorità ha quindi concluso che la richiesta era infondata e che la Stazione appaltante aveva operato in modo conforme alla normativa e alla lex specialis, respingendo le contestazioni sollevate.
 
				 
															 
															



