Nella Sentenza n. 510 del 5 febbraio 2018 della Ctr Sicilia, la questione controversa in esame riguarda un ricorso tributario comunicato tramite servizio privato anziché con Poste italiane prima del 10 settembre 2017. I Giudici siciliani affermano che il ricorso tributario in questione è inammissibile, potendo in evidenza che l’art. 4, comma 1, lett. a) del Dlgs. n. 261/99 – che attribuiva in via esclusiva alle Poste Italiane Spa i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di natura tributaria – è stato abrogato dall’art. 1, comma 57, lett. b), della Legge n. 124/17, e tale soppressione, con decorrenza dal 10 settembre 2017, non ha alcuna efficacia retroattiva. Inoltre, i Giudici precisano che la notifica del ricorso tramite servizio privato è comunque sempre inesistente e, come tale, non sanabile neppure se le parti resistenti si costituiscono in giudizio.