Riforma delle partecipate: il “Decreto Correttivo” e l’intesa in Conferenza Unificata 

Di seguito si analizzano gli articoli dello Schema di Decreto Legislativo riguardante “Disposizioni integrative e correttive al Dlgs. n. 175/16, recante: Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, approvato in primo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017 (d’ora in avanti è a tale Schema di Decreto che si intenderanno riferiti gli articoli non accompagnati da nessun riferimento legislativo), e successivamente i termini dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 marzo 2017.

L’art. 1, comma 1, specifica che le disposizioni contenute nello Schema “de quo” modificano ed integrano il Dlgs. n. 175/16 (Decreto “originario”) e che le disposizioni di quest’ultimo Decreto sono comunque fatte salve per quanto non disciplinato dal ridetto Schema.

L’art. 2, comma 1, inserisce nelle parti in premessa del Dlgs. n. 175/16 la menzione dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata, in modo che il vizio procedimentale rilevato dalla Consulta con la Sentenza n. 251/16 venga sanato nel Decreto originario nel suo complesso (così come modificato e integrato dal provvedimento correttivo).

L’art. 3, comma 1, nel modificare l’art. 1, comma 5, del Decreto “originario”, estende il regime giuridico previsto per le Società quotate – a cui le disposizioni contenute nel “Testo Unico” si applicano solo se espressamente previsto – alle Società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche.

Di contro, l’art. 4 comma 1, lettera c), nel modificare l’art. 2, comma 1, lettera p), del Decreto “originario”, non fa più rientrare (in nessun caso) nella definizione di Società quotate le Società da esse partecipate. Ciò “al fine di non ingenerare incertezza sulla definizione di Società quotat(e)” (Cfr. “Relazione illustrativa”), che – per effetto delle modifiche – vengono (appunto) definite come:“le Società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le Società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.

Il Legislatore (in buona sostanza) continua a “trattare” allo stesso modo le Società partecipate dalle Società quotate, con la sola differenza che il loro regime di assoggettamento limitato alle disposizioni del “Testo Unico” è ora espressamente previsto nella parte del citato provvedimento legislativo che disciplina il suo ambito di applicazione. E, quindi, non è più conseguenza del fatto che le stesse Società (cioè quelle partecipate dalla Società quotate che non sono altresì controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche) siano “inglobate” nella definizione di Società quotate.

L’art. 4 effettua delle modifiche ad alcune delle definizioni previste nell’art. 2 del “Testo Unico”, a cui occorre far riferimento ai fini dell’applicazione dello stesso testo legislativo.

Oltre a quella che ha riguardato le Società quotate (vedi sopra), vengono a subire modifiche le definizioni di “amministrazioni Pubbliche” e “Società”.

Quanto alla prima, il comma 1, lett. a), del citato art. 4 precisa che ad essere considerate Amministrazioni pubbliche sono (anche) “le autorità del sistema portuale”, e non – come invece ora viene riportato nella definizione -le “autorità portuali”. Tale più puntuale riferimento è diretta conseguenza della disciplina dettata dal Dlgs. n. 169/16, riguardante “la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla Legge n. 84/94, in attuazione dellart. 8, comma 1, lett. f), della Legge n. 124/15” (Cfr. “Relazione illustrativa”).

Invece, la lett. b) del comma 1 citato ridefinisce le Società come “gli organismi di cui ai titoli V [“delle Società”] e VI [“delle Società cooperative e delle mutue assicuratrici”], capo I [“delle Società cooperative”] del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dellart. 2615-ter del Codice civile”.

Quindi in tale definizione sono anche comprese le Società previste nei Capi III e ss. del Titolo V Codice civile che hanno per oggetto sociale lo scopo di istituire (fra i soci consorziati) “unorganizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese [rectius, attività]”. Ciò tenuto presente che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del “Testo Unico”, le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a Società (anche consortili) costituite in forma di Società per azioni o di Società a responsabilità limitata (anche in forma cooperativa).

L’art. 5, comma 1, lett. a), amplia il raggio di azione di una delle attività che – nel rispetto del “vincolo di scopo pubblico” di cui all’art. 4, comma 1, del “Testo Unico” – “giustifica” la partecipazione di Amministrazioni pubbliche in Società, ovvero ne consente la loro costituzione.

Per effetto di tale modifica (che incide sul comma 2, lett. d), dell’art. 4 menzionato), la prevista “strumentalità” dell’attività di “autoproduzione di beni o servizi”può essere rivolta non solo all’Ente o agli Enti pubblici partecipanti, ma anche allo svolgimento delle funzioni di questi ultimi soggetti. Ovviamente tale attività di autoproduzione può essere esercitata solo nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

In proposito, si rammenta che “Relazione illustrativa” allo Schema di “Testo unico” approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei Ministri (poi emanato in versione definitiva come Dlgs. n. 175/16), puntualizzava che il Governo ha limitato la previsione di cui alla ridetta lett. d) ai “servizi strumentali”, escludendo (all’atto pratico) che essa contempli anche le ipotesi di svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative.

L’art. 5, comma 2, nel modificare l’art. 4, comma 7, del Decreto “originario”, consente (comunque) alle P.A. di avere partecipazioni in Società aventi per oggetto sociale prevalente, non solo (come ora previsto) le seguenti attività:

  1. la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici;
  2. la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane;

ma anche l’ulteriore attività di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con riferimento alle Università, viene “fatta salva la possibilità … di costituire Società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche”. Nello specifico, è il comma 2, dell’art. 5, che fa confluire tale previsione al secondo periodo del comma 8 dell’art. 4 del “Testo unico”; il cui primo periodo invece (il riferimento è al citato comma 8) fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli artt. 2 e 3, del Dlgs. n. 297/99 (rubricato: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”), le Società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’art. 6, comma 9, della Legge n. 240/10 (rubricata: “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e lefficienza del sistema universitario”), nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca.

L’art. 5, comma 1, lett. d), nell’aggiungere un periodo al comma 9, dell’art. 4 del Decreto “originario”, ammette la possibilità che il Presidente della Regione – “con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità” – deliberi l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle previsioni di cui all’art. 4 del “Testo unico” (che appunto concerne le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) a singole Società a partecipazione regionale.

Il provvedimento “de quo”, ai fini della predetta esclusione, deve però essere motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta dalla Società, che deve comunque rispettare il “vincolo di scopo pubblico” di cui al comma 1 dello stesso art. 4.

Tale possibilità di deroga alle finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni regionali ha il precipuo fine “… di valorizzare il principio di leale collaborazione nei rapporti tra Stato e regioni, come anche richiesto espressamente dalla Corte costituzionale con la … Sentenza n. 251 del 2016” (Cfr. “Relazione illustrativa”).

L’art. 6, comma 1, lett. a), interviene sugli oneri di motivazione analitica richiesti dall’art. 5, comma 1, del Decreto “originario” per l’atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, nonché di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in Società già costituite.

Nel comma 1, dell’art. 5, citato viene espunto l’obbligo di riportare nelle motivazioni dell’atto “de quo” le ragioni e le finalità che giustificano la scelta dell’utilizzo dello strumento societario in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. Mentre, rimane fermo l’obbligo:

  • di motivare la necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’ 4;
  • di esplicitare (nelle motivazioni) le ragioni e le finalità che giustificano la scelta dell’utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio pubblico affidato (appunto alla Società a partecipazione pubblica).

È appena il caso di riportare che nel “Piano operativo di razionalizzazione” che è stato adottato ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della Legge n. 190/14, le azioni contenute nel ridetto “Piano operativo” andavano attivate (anche) con riferimento al seguente criterio: “a) eliminazione delle Società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione…”.

Rispetto a ciò, la Giustizia contabile è stata dell’avviso che “il predicato della indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dellente … ”, andava “individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione” [Cfr. Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei conti, Delibera/SRCLOM/7/2016/VSG, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei conti,Delibera 5/2016/SRCPIE/7/PAR).

Il venir meno del riferimento, tra gli oneri motivazionali, alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, determina riflessi pure nel processo “Revisione straordinaria delle partecipazioni” di cui all’art. 24 del “Testo Unico”, secondo cui le partecipazioni dirette e indirette che, alla data del 23 settembre 2016, sono detenute dalle Amministrazioni pubbliche in Società che hanno anche la caratteristica che segue, sono alienate [oppure, le medesime Società sono oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione (mediante messa in liquidazione)]: Società che non soddisfano i requisiti che secondo l’art. 5, commi 1 e 2, del “Testo unico” sono necessari per l’adozione dell’atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite.

In proposito, si ricorda che il comma 2 dell’art. 24, del Dlgs n. 175/16, prevede che per le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14 (Enti Locali compresi) il Provvedimento motivato che scaturisce dalla “Revisione straordinaria delle partecipazioni” di cui sopra costituisce aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” adottato ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della Legge n. 190/14.

Posto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del “Testo Unico”, gli Enti Locali – quale adempimento preliminare all’adozione dell’atto deliberativo di costituzione di una Società, nonché di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite – sono tenuti a sottoporre lo schema dello stesso atto a forme di consultazione pubblica, la lett. b) del comma 1 dell’art. 6 viene a precisare (nel comma 2 del citato art. 5) quanto segue: gli stessi Enti Locali interessati disciplinano la modalità con cui deve essere effettuata tale consultazione pubblica.

Tutte le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Dlgs. n. 175/16, hanno l’obbligo di inviare (a fini conoscitivi) alla Corte dei conti l’atto deliberativo di costituzione di Società, ovvero di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta). All’uopo, l’art. 6, comma 1, lett. c), nel modificare il comma 4, dell’art. 5, menzionato, specifica che per gli atti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo.

Il procedimento di adozione del Dpcm. deputato a stabilire – ai sensi del comma 1, dell’art. 11, del “Testo Unico” – i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia che i componenti degli Organi amministrativi e di controllo di Società a controllo pubblico devono possedere per assumere tali incarichi – in conseguenza delle modifica che il citato comma 1 viene a subire ad opera dell’art. 7, comma 1 – necessita della previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, del Dlgs. n. 281/97. Fermo restando che la proposta dell’atto di cui sopra rimane in capo al Mef.

È opportuno ricordare che tali requisiti si aggiungono a quelli eventualmente previsti nello Statuto.

L’art. 7, comma 1, lett. b), interviene in materia di governance delle Società a controllo pubblico, riscrivendo il comma 3, dell’art. 11, del Decreto “originario”.

Giova premettere che l’art. 11, comma 2, del “Testo Unico” prevede che l’Organo amministrativo delle Società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un Amministratore unico.

In virtù del riformulato comma 3 del ridetto art. 11, l’Assemblea della “Società a controllo pubblico” (non dovendo più far riferimento a specifici criteri da definirsi con un apposito Dpcm. da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del “Testo unico”) può disporre con apposita delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi,che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 (Sistema dualistico) e 6 (Sistema monistico) della Sezione VI-bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice civile. La delibera che istituisce l’Organo collegiale è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4 [per gli atti delle Regioni e degli Enti Locali, nonché dei loro Enti strumentali, sono competenti le Sezioni regionali di Controllo, mentre (come visto sopra) per gli atti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo] e alla struttura di cui all’art. 15 (vedi più avanti).

Rispetto alla sua versione originaria, nel comma 3 dell’art. 11 riformulato non è più previsto che:

  • in caso di adozione del Sistema dualistico, al Consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all’ 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis), C.c. (cioè, il potere di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari predisposti dal Consiglio di gestione);
  • nel caso in cui sia adottato uno dei Sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a 5;

Con l’art. 7, comma 1, lettera c), viene ad essere modificato il comma 6, dell’art. 11, del Dlgs. n. 175/16, stabilendo che per l’adozione del Decreto Mef deputato a definire indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a 5 fasce per la classificazione per le Società a controllo pubblico, è necessario:

  • non solo il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
  • ma anche, per le sole Società controllate dalle Regioni o dagli Enti Locali, la previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, del Dlgs. n. 281/97.

Rimane fermo che, per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli Organi di dette Società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli Amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di Euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre Società a controllo pubblico. Così come rimane fermo:

  • sia che le stesse Società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri Amministratori e dipendenti fissato con il suddetto Decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal Decreto di cui al presente comma;
  • sia che il Decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell’esercizio precedente. Tenendo presente che, in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell’Amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

In tema di compensi, è opportuno rammentare che:

  • il comma 7 dell’ 11, del Dlgs n. 175/16, prevede che, nelle more dell’emanazione del Decreto di cui sopra (cioè quello previsto dal comma 6 dell’art. appena citato), “restano in vigore le disposizioni di cui allart. 4, comma 4, secondo periodo, del Dl. n. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13512, e successive modificazioni, e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 dicembre 2013, n. 166”;
  • in virtù dell’ 28, del Dlgs n. 175/16, sono abrogati: … – “e) lart. 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della Legge n. 296/06; … n) lart. 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del Dl. n. 201/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/11; o) lart. 4, comma 4, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, limitatamente al primo e al terzo periodo; p) lart. 4, comma 5, del citato Dl. n. 95/12, limitatamente al primo periodo e alle parole e dal terzo del terzo periodo; …v) lart. 1, comma 672, della Legge n. 208/15[1].

Ciò stante, viene in rilievo che la “Relazione illustrativa” (quella relativa al Decreto “correttivo” per intenderci”) ritiene opportuno chiarire quanto segue:

  • … come previsto dallart. 11, comma 7, del testo unico, fino allemanazione del suddetto Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze [ossia quello previsto dal comma 6, dello stesso art. 11], i limiti e i criteri applicabili ai compensi degli organi amministrativi e di controllo delle Società, già previsti dalla normativa vigente e confermati dalla costante giurisprudenza in materia, restano in vigore e si applicano a tutte le Società a controllo pubblico”.

L’art. 8, comma 1, lett. da a) a c), interviene sull’art. 14 del “Testo Unico”, precisamente sui commi da 2 a 4, per rimediare a dei refusi che (in virtù di norme di rimando) non rendono lineare il comportamento che l’Organo amministrativo della Società a controllo pubblico deve assumere in presenza di “indicatori” di crisi aziendale. Per la verità, uno specifico refuso continua a persistere nonostante l’intervento dello Schema di Decreto “correttivo”.

Di seguito si riportano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 4, dell’art. 14, così come “uscirebbero” dalle modifiche del ridetto Schema.

È opportuno premettere che le Società a controllo pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Decreto “originario” predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’Assemblea nell’ambito della Relazione sul governo societario.

L’art. 14, comma 2, del “Testo Unico” in versione “corretta” prevede quanto segue: se, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’art. 6, comma 2, vengono in emersione uno o più indicatori di crisi aziendale, l’Organo amministrativo della Società a controllo pubblico è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari, affinché della crisi si possa, per il tramite di un idoneo piano di risanamento:1) prevenirne l’aggravamento; 2) correggerne gli effetti; 3) eliminarne le cause.

Il comma 3, dell’art. 14, appena menzionato sancisce che la mancata adozione dei suddetti provvedimenti da parte dell’Organo amministrativo costituisce una fattispecie di grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del Cc.

Il comma 4 dell’art. 14 del “Testo unico” in versione “modificata” prevede che – ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso art. 14 (è qui che continua a permanere l’errore visto che la coppia di commi a cui il Legislatore dovrebbe riferirsi sono il 2 e il 3) -non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell’Amministrazione o delle Amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte. Tale piano – che deve essere approvato ai sensi del comma 2, dell’art. 14, in parola (che come visto rimette l’adozione dei “provvedimenti necessari al fine di prevenire laggravamento della crisi” alla competenza dell’Organo gestorio della Società a controllo pubblico) – può essere approvato anche in deroga al “divieto di soccorso finanziario” di cui al successivo comma 5.

Ebbene, è proprio nel comma 5, dell’art. 14, del Decreto “originario” che l’art. 8, comma 1, lett. d), sostituisce le parole “effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito” con le seguenti: “sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito”.

Per effetto di tale modifiche il citato “divieto di soccorso finanziario” così opera:è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche inserite nell’Elenco Istat, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell’art. 2447 e 2482-ter del Cc., è ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite di oltre 1 terzo dello stesso sia sceso al di sotto del limite legale. La disposizione non trova applicazione in caso di partecipazione in Società quotate e sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al periodo che precede a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’art. 5 dello stesso Testo Unico, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro 3 anni. In caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l’Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi (che altrimenti sarebbero vietati), previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a registrazione presso la Corte dei conti.

Il Mef,ai sensi dell’art. 15 del Decreto “originario”, individua, nel proprio ambito e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la Struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del “Testo unico”, assicurandone la separazione (a livello organizzativo) con gli Uffici che sono responsabili (per le partecipazioni statali) dell’esercizio dei diritti sociali. L’art. 9, comma 1, viene a specificare che tale individuazione deve avvenire con apposito decreto dello stesso Mef.

Il Dlgs. n. 175/16, nell’art. 17, comma 1, prevede che nelle Società costituite per le finalità di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), dello stesso Decreto (cioè nelle Società costituite per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero per l’organizzazione e gestione di un “servizio d’interesse generale” attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180, del Dlgs. n. 50/16), la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% e la selezione del partner “de quo” si svolge con procedura di evidenza pubblica a norma dell’art. 5, comma 9, del citato Decreto e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l’acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l’affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della Società mista.

L’art. 10, comma 1, interviene sul comma 1, dell’art. 17 citato, provvedendo, da un lato ad eliminare il riferimento normativo che richiama la finalità che deve avere la Società a cui si applica la norma, dall’altro a specificare che la norma stessa vige per le “Società a partecipazione mista pubblico-privata”.

La “Relazione illustrativa” specifica che quella di cui sopra è “una modifica di drafting utile a meglio precisare lambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui allart. 17 del Dlgs. n. 175/16”.

L’art. 11, comma 1, lettera a), interviene sulle previsioni di cui all’art. 19, comma 5, del “Testo Unico”, rispetto alle quali le Amministrazioni pubbliche socie hanno l’obbligo di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto (oltre di quanto previsto dall’art. 25 dello stesso “Testo Unico”, che disciplina le disposizioni transitorie in materia di personale) delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

Con la novella dello Schema di Decreto “correttivo”, viene previsto che le Amministrazioni socie, nell’emanare i provvedimenti “de quibus”, tengono conto del settore in cui si trova ad operare la Società a controllo pubblico.

Prima di esaminare la modifica che l’art. 11, comma 1, apporta al comma 9, dell’art. 19 del Dlgs, n. 175/16, che disciplina la gestione del personale, è opportuno soffermarsi sui correttivi che l’art. 14 effettua all’art. 25 del citato Decreto, che invece detta disposizioni transitorie in materia di personale.

Le lett. a) e b) del comma 1, dell’art. 14, modificano il comma 1 dell’appena citato art. 25 nelle modalità che seguono.

Anzitutto viene posticipato, dal 23 marzo 2017 al 30 giugno 2017, il termine entro cui le Società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto nell’art. 24 (“Revisione straordinaria delle partecipazioni”).

Posto che l’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti è trasmesso alla Regione nel cui territorio la Società ha sede legale, secondo modalità stabilite da un Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, in virtù delle predette modifiche:

  • viene meglio specificato che tale Decreto è adottato di concerto con il Ministro delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Mef;
  • viene introdotto ai fini della adozione del ridetto Decreto l’aggravio procedurale della previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, del Dlgs. n. 281/97.

Ciò stante, è opportuno rammentare che:

  • ai sensi del comma 2, dell’ 25, del Decreto “originario”,le Regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti (c.d. “1° elenco”) e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal Decreto sopramenzionato;
  • ai sensi del comma 3 del menzionato art. 25, decorsi 6 mesi dal termine entro cui le Società a controllo pubblico devono effettuare la ricognizione del personale eccedente (termine che, come detto, il Decreto “correttivo” posticipa al 30 giungo 2017), le Regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati (c.d. “2° elenco”) all’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro, che gestisce l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

In questo contesto, il comma 4 del ridetto art. 25 stabilisce che, fino al 30 giugno 2018, le Società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo – con le modalità indicate nel prefato Decreto – dagli elenchi gestiti dalle Regioni e dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

L’art. 14, comma 1, lett. c), interviene proprio sul comma 4, dell’art. 25, del “Testo Unico”, stabilendo che il predetto divieto di assunzione decorre dalla data di pubblicazione del richiamato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

La prefata novella mette fine alle incertezze legate all’applicazione del citato comma 4, che hanno dato adito a 3 visioni ermeneutiche con riferimento alla individuazione della data da cui decorre il blocco (temporaneo) delle assunzioni a tempo indeterminato.

L’art. 14, comma 1, lettera d), apporta una modifica al comma 5, dell’art. 25, del “Testo Unico”, sostituendo nella locuzione “in deroga a quanto previsto nel comma 4” le parole “a quanto” con le seguenti: “al divieto”.

Pertanto il citato comma 5 nella versione “corretta” sancisce ciò che segue: esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 (“1° elenco”) e 3 (“2° elenco”) del ridetto art. 25 (vedi sopra), le Regioni, fino alla scadenza del termine di trasmissione del “1° elenco” all’Agenzia nazionale per le Politiche del lavoro, ovvero la stessa Agenzia, successivamente a tale trasmissione e fino al 30 giugno 2018, “in deroga al divieto previsto al comma 4 [dell’art. 25 menzionato]”, possono autorizzare l’avvio di procedure di assunzioni (a tempo indeterminato) come previste dall’art. 19 del “Testo Unico”. Per le Società controllate dallo Stato l’autorizzazione di cui sopra è invece accordata (in tutto l’arco temporale fino al 30 giugno 2018) dal Mef.

Come già accennato, l’art. 11, comma 1, apporta modificazioni al comma 9 dell’art. 19 del Dlgs. n. 175/16, il quale prevede che le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 565 a 568, della Legge n. 147/13 (che disciplinano i processi di mobilità tra Società controllate direttamente e indirettamente da P.A.), continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data del 23 settembre 2016, nonostante l’art. 28, comma 1, lettera t), dello stesso Decreto abroghi le disposizioni medesime.

Per effetto di tali modificazioni, le ridette disposizioni di cui all’art. 1, commi da 565 a 568, della Legge n. 147/13 permangono valevoli fino alla data di pubblicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che stabilisce, ai sensi del comma 1 dell’art. 25 del “Testo Unico”, le modalità di trasmissione del personale in eccedenza delle Società a controllo pubblico censito in applicazione dello stesso comma 1. Tuttavia, se il prefato Decreto non dovesse risultare emanato alla data del 31 dicembre 2017, le stesse disposizioni cessano di applicarsi a partire da tale epoca.

L’art. 12, comma 1, modifica l’art. 20, comma 7 del “Testo Unico”, nel senso che la sanzione ivi prevista per la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dello stesso art. 20 si applica solo agli Enti Locali e non alle altre Amministrazioni pubbliche. Ciò in linea con quanto previsto nell’art. 18, comma 1, lettera m), n. 5), della Legge Delega n. 124/15, che testualmente recita

1. Il Dlgs. per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato … nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi …: …m) con riferimento alle Società partecipate dagli enti locali: … 5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente art., basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia”.

Ai fini dell’applicazione del sistema sanzionatorio di cui sopra, vale ricordare che:

  • trattasi di sanzione amministrativa relativa al pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 a un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;
  • il comma 1, dell’ 20, del “Testo Unico” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, dell’art. 20 menzionato, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Occorre considerare, che il comma 11 dell’art. 26 del Dlgs. n. 175/16 prevede che l’operazione di razionalizzazione periodica di cui al periodo che precede deve essere effettuata a decorrere dall’anno 2018, avendo a riferimento la situazione al 31 dicembre 2017;
  • i Piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati se, dall’analisi di cui sopra, le Amministrazioni pubbliche rilevino i presupposti indicati nel comma 2 dell’ 20;
  • il comma 3, dell’ 20 in parola, prevede che, tanto il provvedimento di analisi dell’assetto complessivo delle Società, quanto (l’eventuale) Piano di razionalizzazione, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del Dl. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 [la trasmissione dovrebbe quindi essere effettuata al Dipartimento del Tesoro del Mef attraverso il “Portale Tesoro” (https://portaletesoro.mef.gov.it). Con la prefata procedura i ridetti provvedimenti sono resi disponibili alla Struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del “Testo unico” (prevista dall’art. 15 dello stesso testo legislativo) e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi del comma 4, dell’art. 5, del Dlgs n. 175/16;
  • ai sensi del comma 1, ultimo periodo del ridetto art. 20, le Amministrazioni pubbliche che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano (presumibilmente entro lo stesso termine del 31 dicembre 2017) ai predetti soggetti, a prescindere dalle informazioni che le Amministrazioni medesime sono tenute ad inviare al Mef ai sensi del comma 4, dell’ 17 citato;
  • il comma 4, dell’ 20 più volte menzionato, stabilisce che, qualora il Piano di razionalizzazione venga adottato, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono ai soggetti di cui sopra.

L’art. 13, comma 1, lett. a), del “Decreto Correttivo”, nell’apportare una modifica al comma 1 dell’art.24 del “Tusp”, meglio precisa quali sono le partecipazioni in Società che – nell’ambito del “processo di revisione straordinaria delle partecipazioni” previsto dallo stesso art. 24 e con riferimento al rispetto del requisito delle finalità perseguibili con lo strumento societario – non devono essere“… alienate o … oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 [dello stesso Testo legislativo]”.

Per effetto della citata novella, risulta più chiaro che superano il “vaglio finalistico”, non solo le partecipazioni in Società che sono in linea con le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, del Decreto “originario” (come stabilito nell’attuale formulazione del comma 1 dell’art. 24 menzionato), ma anche quelle che rientrano nelle altre categorie previste nell’art. 4 medesimo.

Per la verità, quanto consegue dalla modifica del Legislatore, sarebbe stato comunque (auto) applicato dai soggetti interessati sulla base di ciò che è previsto in altre parti del Dlgs. n. 175/16.

Le Amministrazioni pubbliche dunque, ai fini del “processo di revisione straordinaria delle partecipazioniex art. 24 del “Tusp”, sono tenute a verificare, nelle Società in cui detengono partecipazioni (anche indirette), la compresenza del “vincolo di scopo pubblico” e del “vincolo di attività” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 dello stesso Testo legislativo, tenendo conto delle ipotesi di deroga previste nei commi 3, 6, 7, 8 e 9, dall’art. 4 citato. Ma non è tutto, perché non bisogna dimenticare:

  • che assumono rilievo altresì le ipotesi di deroga di cui all’art. 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (nonché 12-bis come si vedrà in seguito), del Dlgs. n. 175/16;
  • che non sono ammesse partecipazioni (indirette) non rispondenti a quanto previsto nel comma 5 dell’art. 4 dello stesso Decreto.

Con riferimento alla “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, l’art. 13, comma 1, lett. b), del “Correttivo”, apportando una novella all’art. 24, comma 1, del “Tusp”, interviene sul termine entro cui le Amministrazioni pubbliche devono effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (alla data del 23 settembre 2016), direttamente o indirettamente.

Tale termine è posticipato dal 23 marzo 2017 al 30 giugno 2017.

L’art. 26, comma 1, del Decreto “originario” fissa al 31 dicembre 2016 la data entro cui le Società a controllo pubblico (che risultano già costituite nel giorno di entrata in vigore del “Tusp”) devonoadeguare gli Statuti alle disposizioni del medesimo Decreto. L’art. 15, comma 1, lett. a), modifica lo stesso art. 26, comma 1, prevedendo un differimento al 31 luglio 2017 del termine per portare a compimento il prefato adempimento.

Le fattispecie di deroga dall’applicazione dell’art. 4 del “Tusp” (che disciplina, come visto, le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche) stabilite nell’art. 26, comma 2, dello stesso Dlgs. n. 175/16, vengono ad essere ampliate per effetto di una modifica ivi apportata dall’art. 15, comma 1, lett. b). Di talché, si salvano dalle previsioni di cui al ridetto art. 4, non solo le Società elencate nell’Allegato A del Dlgs. n. 175/16 e le Società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ma anche le Societàaventi come oggetto sociale esclusivola realizzazione di Progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell’Unione europea.

Val quanto precisare che l’art. 16, comma 1, provvede a sostituire l’Allegato A del Dlgs. n. 175/16, nel quale (come appena detto) sono indicate le Società a cui non si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del “Tusp”.

In virtù dell’art. 11, comma 8, del Dlgs. n. 175/16, gli Amministratori delle Società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della Società controllante, giusta applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, dello stesso art. 11 (vedi I parte del presente lavoro), essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla Società di appartenenza. Dall’applicazione del comma 8 menzionato non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli Amministratori.

Ciò stante, l’art. 26, comma 10, del “Tusp”, fissa al 23 marzo 2017 la data entro cui le Società a controllo pubblico devono adeguarsi alle previsioni contenute nel comma 8, del ridetto art. 11. Però lo Schema di “Decreto Correttivo”, con l’art. 15, comma 1, lett. c), interviene proprio sul comma 10 dell’art. 26 menzionato, preoccupandosi di posticipareal 31 luglio 2017 il termine di tale obbligo.

L’art. 15, comma 1, lett. d), introduce all’art. 26 del Dlgs. n. 175/16 (rubricato “Altre disposizioni transitorie”) ulteriori 2 commi, il 12-bis e il 12-ter:

  • con il comma 12-bis citato si esclude dall’ambito di applicazione del “Tusp” le Società destinatarie dei provvedimenti di cui al Dlgs. n. 159/11 [cioè “le Società destinatarie di provvedimenti di prevenzione patrimoniale legati a episodi di infiltrazione mafiosa” (Cfr. “Relazione illustrativa” al “Decreto Correttivo”)], e le Società di cui all’art. 7, del Dl. n. 59/16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/16 [cioè “la SgaSpa, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” (Cfr. “Relazione illustrativa”, )];
  • per effetto del comma 12-ter di cui sopra, le Società indicate nell’art. 4, comma 8, del Dlgs. n. 175/16 [così come modificato dallo Schema di “Decreto Correttivo” (vedi I parte del presente lavoro)] – ovverossia le Società di seguito specificate – si vedono applicare le disposizioni di cui all’art. 20 del “Tusp” (“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”) solamente una volta che sono decorsi 5 anni dalla loro costituzione:
    • le Società costituite, ai sensi degli artt. 2 e 3, del Dlgs. n. 297/99 (rubricato “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”), con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’art. 6, comma 9, della Legge n. 240/10 (rubricata “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del Sistema universitario”), nonché con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca;
    • le Società costituite dalle Università per la gestione di Aziende agricole con funzioni didattiche.

Quanto sopra dovrebbe comportare che tali Società, nell’ambito della “revisione straordinaria delle partecipazioni” di cui all’art. 24 del Decreto “originario”, non saranno “colpite” (nel rispetto del citato limite temporale di esenzione) dalle azioni ivi previste, nonostante la presenza (eventuale) delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, dello stesso Testo legislativo (invece sì nel caso non vengano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 dello stesso Decreto).

L’art. 17 contiene la c.d. “clausola di invarianza finanziaria” con riferimento all’attuazione delle disposizioni del “Decreto Correttivo”. Mentre l’art. 18 contiene una disposizione di chiusura che fa espressamente salvi gli effetti già prodotti con il Decreto “originario”.

Infine, l’art. 19 stabilisce che il ridetto “Decreto Correttivo” entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione in G.U..

Esaminati gli articoli dello Schema di Decreto riguardante “Disposizioni integrative e correttive al Dlgs. n. 175/16, recante ‘Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, di seguito si analizzano i termini dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 16 marzo 2017, che accolgono le richieste da parte di “regioni, Anci e Upi” di integrazioni e modifica del “Tusp”. All’uopo, il Governo è impegnato a far confluire i prefati termini in un nuovo Schema di “Decreto Correttivo” da adottarsi in secondo esame preliminare.

I prefati termini sono contenuti nell’Allegato b) dell’Atto di Intesa (quale parte integrante dello stesso).

Lalett. a) di tale Allegato (d’ora in avanti è a tale Documento che si intenderanno riferite le lettere non accompagnate da alcun altro riferimento) prevede che alle Amministrazioni pubbliche sia consentito di partecipare in Società “che producano servizi di interesse generale anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento”, con ciò derogando (ad avviso degli estensori dell’Intesa)vdall’art. 4, comma 2, lett. a), del “Tusp”, purché venga rispettata la seguente condizione:

  • nello specifico, l’attività della Società deve essere rivolta alla produzione “di servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis … [del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 138/11]”. Trattasi di servizi che – a tutela della concorrenza e dell’ambiente – le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano in Ambiti o Bacini territoriali ottimali tali da consentire delle economie di scale e una massimizzazione nell’efficienza del servizio, mediante l’istituzione o designazione degli Enti di governo degli stessi.

Giova rammentare che la previsione contenuta nella lett. a), dell’art. 4 menzionato, consente (nel rispetto del “vincolo di scopo pubblico” di cui al comma 1 dello stesso art. 4) la costituzione o partecipazione (diretta o indiretta) in Società che svolgono (fra le altre attività “esclusive” consentite) l’attività di produzione di un servizio di interesse generale, compresa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio medesimo. Tenendo presente che, ai fini dell’applicazione del “Tusp”, per “servizi di interesse generale” si intendono “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale[ovverossia “i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”]”;

La lett. a) prevede inoltre che la presenza di partecipazioni nelle prefate Società (cioè nelle Società “che producano servizi di interesse generale anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento”) che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti, richieda di per sé – nell’ambito della“Razionalizzazione periodica delle partecipazioniex art. 20 del “Tusp” – l’adozione di un Piano di riassetto delle ridette Società ai fini dell’applicazione della pertinente misura indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

Per interpretazione, anche nel “processo di revisione straordinaria delle partecipazioniex art. 24 “Tusp”, la presenza della fattispecie di cui sopra dovrebbe comportare l’adozione delle misure in esso previste.

La lett. b) dispone in buona sostanza che soltanto dal 2020 la soglia di fatturato di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), del Dlgs. n. 175/16 assuma il valore di Euro 1 milione. Per gli anni precedenti il valore di tale soglia dovrà essere ridotto a Euro 500.000.Ciò significa che:

  • nell’ambito della “Razionalizzazione periodica delle partecipazioniex 20 del “Tusp”, che dovrà essere effettuata nel 2018 e nel 2019, la presenza di partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio superiore a Euro 500.000 (e non a Euro 1 milione come la legislazione vigente prevede) non determinerà di per sé l’adozione di un Piano di riassetto per applicare la pertinente misura indicata nel comma 1, dell’art. 20 citato;
  • anche nella “revisione straordinaria delle partecipazioniex 24 del “Tusp”, la presenza della fattispecie di cui sopra non comporterà per proprio conto l’adozione delle misure previste in tale articolo.

La lett. c)si rivolge soltanto alle Società aventi per oggetto sociale prevalente le seguenti attività:

  • la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici;
  • la realizzazione e la gestione di Impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane;
  • la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per tali Società, la lett. c) dispone che – nell’ambito della “Razionalizzazione periodica delle partecipazioniex art. 20 del “Tusp” – la verifica se le stesse abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti (da compiersi giusta applicazione del criterio di cui al comma 2, lett. e), del citato art. 20) venga effettuata considerando gli esercizi successivi a quelli di entrata in vigore del “Decreto Correttivo”.

Ciò dovrebbe determinare che per le ridette Società la suddetta verifica andrebbe applicata per la prima volta soltanto nella citata “Razionalizzazione periodica” da effettuarsi nel 2022. Per le stesse Società, il criterio di cui al comma 2, lett. e), del menzionato art. 20 non dovrebbe avere valenza ai fini della “revisione straordinaria delle partecipazioniex art. 24 del “Tusp”.

La lett. d) dispone ciò che in realtà è già contenuto nell’art. 15, comma 1, lett. d), dello Schema di “Decreto Correttivo” approvato in primo esame preliminare (vedi sopra).

La lett. e) interviene sul termine entro cui le Amministrazioni pubbliche devono effettuare, con provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del “Tusp” (articolo rubricato “Revisione straordinaria delle partecipazioni”), la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute[1](alla data del 23 settembre 2016). È disposto che tale termine venga posticipato al 30 settembre 2017.

Come già detto, l’art. 13, comma 1, lett. b), dello Schema di “Decreto Correttivo” già prevede un primo differimento di tale termine, spostandolo dal 23 marzo 2017 al 30 giugno 2017.

La lett. e) prevede altresì che venga posticipato al 30 settembre 2017 anche il termine entro cui le Società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Dlgs. n. 175/16 (articolo rubricato “Disposizioni transitorie in materia di personale”) una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto nell’art. 24 dello stesso Decreto.

Quale conseguenza del rinvio del termine (dal 23 marzo 2017 al 30 settembre 2017) entro cui le Amministrazioni pubbliche devono svolgere, con provvedimento motivato, ai sensi del comma 1 dell’art. 24 del “Tusp”, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute[2], la lett. f) sancisce che la previsione che segue venga applicata solamente a partire dal 30 settembre 2017:

  • trattasi della disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 24 menzionato, secondo cui il prefato provvedimento motivato è inviato alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Dlgs. n. 175/16, nonché alla Struttura di cui all’art. 15 del Decreto medesimo, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi previsti nel ridetto art. 24.

Per lo stesso motivo di cui sopra [cioè in virtù del rinvio (dal 23 marzo 2017 al 30 settembre 2017) della scadenza entro cui le Amministrazioni pubbliche devono adottare l’atto ricognitivo delle partecipazione possedute], la lett. f) prevede altresì che l’applicazione del comma 5, dell’art. 24del “Tusp”, venga a decorrere dal 30 settembre 2017.

In proposito, si rammenta che tale comma 5 stabilisce che, se dalla ricognizione “straordinaria” di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l’Amministrazione pubblica individua partecipazioni da alienare, e queste poi non sono alienate entro 1 anno dall’adozione del provvedimento di ricognizione, oppure, se entro la scadenza prevista dalla norma la stessa Amministrazione non adotta alcun atto ricognitivo:

  • l’Amministrazione pubblica socia non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e la partecipazione (sia per le Spa che per le Srl) è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437-ter, comma 2, del Cc. Ciò posto, le azioni o quote sono liquidate seguendo (non solo per le Spa, ma anche per le Srl) il procedimento di cui all’art. 2437-quater del Cc., facendo salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione da parte dell’Amministrazione pubblica.

Lalett. f) dispone inoltre che, nelle more dell’entrata in vigore del “Decreto Correttivo”, vengano ad essere “… fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all’art. 24, comma 5, [del “Tusp”]compiuti dal socio pubblico”, visto che, a legislazione vigente, il provvedimento ricognitivo di cui al comma 1 dell’art. 24 citato andava effettuato entro il 23 marzo 2017. Ciò stante, la ridettalett. f) prevede anche che sia prevista “la immediata entrata in vigore del Decreto …[correttivo], in deroga al periodo ordinario di vacatiolegis”.

La lett. g) dispone che sia inserita la Fises nell’Allegato A, al Dlgs. n. 175/16, in cui (come già detto) sono indicate le Società esentate dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 4 del Decreto medesimo.

La lett. h) prevede che alle Società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’art. 9-bis, del Dlgs. n. 502/92, non siano applicati gli artt. 17 (“Società a partecipazione mista pubblico-privata”) e 25 (“Disposizioni transitorie in materia di personale”) del “Tusp”. A tali Società, giusta applicazione del comma 6, dell’art. 26, del Decreto “originario”, già non si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 19 dello stesso Decreto.

La lett. i) dispone che venga confermata, fra le norme di coordinamento previste nell’art. 26 (“Coordinamento con la legislazione vigente”), la vigenza dell’art. 3-bis, comma 2-bis, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11 (articolo rubricato “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”), che disciplina il caso del sub-ingresso di un nuovo operatore economico all’originario Concessionario a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni. Nell’ipotesi di subentro, i servizi (termine generico utilizzato dal Legislatore) vengono gestiti in continuità fino alle scadenza stabilite dal nuovo soggetto economico, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente.Il verificarsi di tale ipotesi comporta però che, anche su richiesta motivata del gestore, il soggetto competente accerti la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, prevedendo ove necessario la loro rideterminazione, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere.

Ciò, “previa verifica ai sensi dell’art. 143, comma 8, del ‘Codice di cui al Dlgs. n. 163/06, e s.m., effettuata dall’Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore”.

Lalett. j) dispone che, per l’adozione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – deputato a stabilire (anche) le modalità con cui le Società a controllo pubblico trasmettono alle Regioni l’Elenco del personale eccedente individuato nell’ambito della ricognizione ex art 25, comma 1, del “Tusp”) – venga previsto il seguente aggravio procedurale:

  • la previa “Intesa forte ex art. 8, comma 6, Legge 131/03”.

Giova riportare che lo Schema di Decreto “correttivo” approvato in primo esame preliminare, ai fini dell’adozione del ridetto Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, già introduce l’aggravio procedurale della previa Intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9, del Dlgs. n. 281/97.

La lett. k) dispone quindi che, nell’ambito della “Razionalizzazione periodica delle partecipazioniex art. 20 del “Tusp”, la verifica dell’esistenza di partecipazioni in Società (diverse da quelle costituite per la gestione di un “servizio d’interesse generale”) che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti – da compiersi giusta applicazione del criterio di cui al comma 2, lett. e), del citato art. 20 – non debba essere effettuata “per le [Società partecipate da P.A. esercenti] attività di gestione delle Case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente (Corte Costituzionale n. 291/2001)”.

Ovviamente quanto sopra comporterà che per le Società esercenti la prefata attività il criterio di cui al comma 2, lett. e), del citato art. 20 non avrà valenza ai fini della “revisione straordinaria delle partecipazioniex art. 24 del “Tusp”.

Ma non è tutto. Lalett. k) prevede altresì che per le ridette Società il “divieto di soccorso finanziario” di cui all’art. 14, comma 5, del “Tusp” (vedi I parte del presente lavoro) venga ad applicarsi decorsi 12 mesi dalla data in cui il Decreto “correttivo” entrerà in vigore.

La lett. l) dispone di chiarire in relazione illustrativa (del Decreto “correttivo”) che “la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a), del Tusp n. 175 del 2016 … [venga a comprendere] anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla Legge n. 481/95”.

In proposito, giova rammentare che l’art. 2, comma 1, primo periodo di tale legge (rubricata “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”) istituisce “… le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni”.

Infine, nel Documento “Allegato b” – che costituisce parte integrante dell’Atto di Intesa – viene riportata la conferma dell’impegno, da parte del Governo, “ad accogliere [nel Decreto “correttivo”] gli emendamenti proposti dalle Regioni nel Documento dell’8 marzo 2017 con riguardo all’art. 19, commi 8 e 9, del Tusp’n. 175/16, relativi al riassorbimento del personale delle Società pubbliche già proveniente dalle Amministrazioni interessate e già reclutate all’esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neutralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finanziaria della previsione”.

Sul punto, si ricorda che il comma 8, dell’art. 19 del “Tusp”, prevede quanto segue:

  • le Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in Società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle Società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da Amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della Società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’art. 30, 165/01, e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’Amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

Giova riportare quanto residua nei commi 4 e 5 dell’art. 4, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, dopo le abrogazioni sancite dal “Testo Unico”:

  • comma 4, “A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali Società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.”;
  • comma 5, “A tali Società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4”.

 

[1] Giova riportare quanto residua nei commi 4 e 5 dell’art. 4, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12, dopo le abrogazioni sancite dal “Testo Unico”:

  • comma 4, “A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali Società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013.”;
  • comma 5, “A tali Società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4”.

[2] Direttamente o indirettamente.

[3] Direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016.

di Ivan Bonitatibus