Nella Delibera n. 83 del 30 marzo 2017 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 23/96, in particolare su fatto “se i registri elettronici attivi presso i singoli Plessi dell’infanzia e delle Scuole primarie e secondarie di primo grado, gestiti dagli insegnanti e, dunque, non presso le Segreterie amministrative, s(ia)no da considerarsi correlati all’attività amministrativa e di conseguenza a carico degli Enti Locali o didattici e scolastici, e dunque a carico delle Scuole”.
La Sezione chiarisce che anche le spese conseguenti all’estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne finalizzati a predisporre gli edifici scolastici all’utilizzo del “registro on line”, ai sensi dell’art. 7 del Dl. n. 95/12, convertito nella Legge n. 135/12, rientrano tra quelle di competenza degli Enti Locali, in quanto qualificabili come spese necessarie a rendere possibile l’adattamento della singola struttura scolastica all’attuazione di specifiche nuove modalità telematiche di iscrizione, registro e pagella, servizi questi ultimi riconducibili all’attività di Segreteria scolastica, di supporto all’attività didattica in senso stretto.