Spese per introduzione registri elettronici nelle Scuole: rientrano tra quelle di competenza degli Enti Locali

Nella Delibera n. 83 del 30 marzo 2017 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in ordine all’interpretazione dell’art. 3, comma 2, della Legge n. 23/96, in particolare su fatto “se i registri elettronici attivi presso i singoli Plessi dell’infanzia e delle Scuole primarie e secondarie di primo grado, gestiti dagli insegnanti e, dunque, non presso le Segreterie amministrative, s(ia)no da considerarsi correlati all’attività amministrativa e di conseguenza a carico degli Enti Locali o didattici e scolastici, e dunque a carico delle Scuole”.

La Sezione chiarisce che anche le spese conseguenti all’estensione degli impianti per i collegamenti ad internet e per le reti interne finalizzati a predisporre gli edifici scolastici all’utilizzo del “registro on line”, ai sensi dell’art. 7 del Dl. n. 95/12, convertito nella Legge n. 135/12, rientrano tra quelle di competenza degli Enti Locali, in quanto qualificabili come spese necessarie a rendere possibile l’adattamento della singola struttura scolastica all’attuazione di specifiche nuove modalità telematiche di iscrizione, registro e pagella, servizi questi ultimi riconducibili all’attività di Segreteria scolastica, di supporto all’attività didattica in senso stretto.