Nell’Ordinanza n. 4426 del 20 febbraio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, nell’ambito di Strutture turistico-ricettive all’aperto (Campeggi, Villaggi turistici), l’installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento, quali i caravan, determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio e, dunque, incide nel processo valutativo della rendita catastale, non potendo ritenersi che gli stessi soddisfino un bisogno oggettivamente provvisorio.
La Suprema Corte afferma che, nella materia in esame, è invocabile il Rdl. n. 652/1939, il quale, all’art. 4, stabilisce che “si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”.
Dalla previsione normativa si evince che, al fine di operare un corretto inquadramento, è necessario operare un’indagine di fatto sulla stabilità dei mezzi mobili di pernottamento.
In termini generali, la stabile collocazione, ad opera del gestore, di un vero e proprio nucleo organizzato di case mobili determina un’alterazione del territorio che non può ritenersi né precaria né transitoria. Nel momento in cui i manufatti, definiti case mobili perché muniti di ruote, siano stati stabilmente infissi al suolo, all’interno dell’area del campeggio, ed abbiano perso la loro mobilità, viene meno quella caratteristica di precarietà dell’opera che consente la loro collocazione in assenza di titoli edilizi all’interno di strutture ricettive turistiche. Temporanee sono infatti esclusivamente le modalità di soggiorno dei soggetti ospitati nelle strutture, che nulla hanno in comune con la stabile presenza ed utilizzazione delle “case mobili”.
In definitiva, l’installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire. Le disposizioni volte a consentire la libera collocazione all’interno delle strutture ricettive di strutture mobili (come le “case” su ruote) è volta chiaramente a favorire l’occupazione transitoria del suolo, in particolare da parte dei turisti che utilizzano tali mezzi muovendosi da una struttura all’altra, e non anche a favorire la realizzazione, in assenza di titoli edilizi, di strutture stabili equiparabili a quelle di tipo alberghiero.







