Nella Sentenza n. 8283 del 18 ottobre 2017 della Ctr Campania, i Giudici si esprimono sulla legittimità o meno della Delibera di approvazione delle tariffe Tari adottata in assenza del Piano economico-finanziario. I Giudici campani osservano come i Tributi locali siano soggetti alla disciplina prevista dall’art. 1, comma 161 e seguenti, della Legge 296/06, ai sensi del quale il termine decadenziale per l’accertamento è quinquennale e quello per la riscossione è triennale. Tuttavia, secondo i Giudici, l’approvazione del Piano finanziario costituisce requisito di legittimità dell’approvazione delle tariffe, dal momento che esse devono essere approvate dalla Giunta comunale in base ai costi sostenuti dal Comune per l’equilibrio contabile del “Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”, che non può essere computato esclusivamente in base ai costi storici. Dunque, la Delibera di approvazione delle tariffe Tari adottata in assenza del Piano economico-finanziario è illegittima. Perciò, nel caso di accertamento emesso in applicazione di tali tariffe, questo deve essere annullato.