Nella Sentenza n. 1162 del 19 febbraio 2019 del Consiglio di Stato, i titolari di alcune Aziende agrituristiche impugnavano le Deliberazioni consiliari con cui il Consiglio comunale aveva approvato il Regolamento su “Imposta unica comunale (Iuc): Imposta municipale propria (Imu), Tassa sui rifiuti (Tari) e Tributo per i servizi indivisibili (Tasi)” e le tariffe Tari per l’anno 2014, nella parte in cui si equiparavano per gli Alberghi e gli Agriturismi. Le Aziende ricorrenti avevano lamentato l’illegittimità dell’equiparazione, a causa della differenza obiettiva dell’attività agrituristica, rientrante nell’attività agricola, rispetto a quella alberghiera che è attività commerciale.
I Giudici rilevano
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