E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2014, ed è in vigore da tale giorno, il Decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, titolato “Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata Tasi per l’anno 2014”.
Il Decreto rappresenta un provvedimento “ponte”, con l’obiettivo di assicurare certezza alle disposizioni inerenti il versamento della prima rata Tasi 2014, e contiene il medesimo testo dell’emendamento modificativo del Dl. n. 66/14 approvato al Senato nel corso dell’iter di approvazione della Legge di conversione, e rinvia il termine per il versamento della prima rata Tasi per quei Comuni che non hanno provveduto a emanare le Delibere di approvazione delle aliquote Tasi entro il 23 maggio 2014. Una volta che sarà convertito il Dl. n. 66/14, il Parlamento dovrebbe far decadere il presente Provvedimento, lasciando in vigore solo la disposizione contenuta nella Legge di conversione alla norma citata.
Di seguito andiamo ad analizzare le norme contenute nell’art. 1 del Dl. n. 88/14, rubricato “Disposizioni in materia di versamento delle prima rata Tasi per l’anno 2014”.
A decorrere dall’anno 2015 i Comuni, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, devono rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta oppure, in alternativa, possono procedere autonomamente all’invio di detti modelli.
Il presente art. 1 ha disposto, prevedendo la sostituzione degli ultimi 3 periodi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), che nei Comuni che non hanno provveduto ad emanare e ad inviare le Delibere Tasi al “Portale del Federalismo fiscale” entro il 23 maggio 2014, il versamento della prima rata Tasi deve essere effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle Deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel Portale entro il 18 settembre 2014.
Al fine della pubblicazione entro la citata data, i Comuni sono tenuti a trasmettere le Delibere entro il 10 settembre 2014, e nel caso in cui l’Ente non abbia provveduto ad inviare le deliberazioni entro il termine del 10 settembre 2014, il versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, con l’applicazione dell’aliquota base dell’1 per mille e nel rispetto del limite massimo dell’applicazione congiunta Imu-Tasi previsto dall’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/13.
Nel caso in cui la Delibera non sia stata inviata, oppure nell’ipotesi in cui all’interno dell’atto adottato dal Comune non venga determinato alcunché in merito alla percentuale Tasi dovuta dall’occupante, si applica la percentuale minima del 10%, determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
Per i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna che, entro il 23 maggio 2014, non hanno provveduto all’invio delle Deliberazioni Tasi, il Ministero dell’Interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo pari al 50% del gettito annuo Tasi ad aliquota base indicato dal Mef con Decreto di natura non regolamentare emanato entro il 10 giugno 2014, a valere sul “Fondo di solidarietà comunale”.
Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell’Interno è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli Comuni che hanno ricevuto anticipazioni complessivamente superiori all’importo spettante, le quali devono essere recuperate mediante trattenuta su qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato.
Successivamente, entro il mese di ottobre 2014, gli importi recuperati dall’Agenzia delle Entrate devono essere versati in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato al fine del reintegro del “Fondo di solidarietà comunale” 2014.
Per i Comuni che hanno adottato le Delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni Tasi, il termine per il versamento dell’acconto per l’anno 2014 resta fermo al 16 giugno 2014.





