“Tetto” al “Fondo per il salario accessorio”: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

La Ragioneria generale dello Stato, con la Nota Protocollo n. 169507/2019, ha fornito chiarimenti ad alcuni quesiti posti dall’Unione delle Province d’Italia (Upi) in merito alla corretta applicazione delle norme legislative e contrattuali che disciplinano il “Fondo per il salario accessorio”.

Limite al trattamento accessorio

In primo luogo la RgS, relativamente al rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio del personale, così come previsto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, ritiene che debba essere considerato distintamente per il personale dirigente e non. Infatti, diversamente da quanto sostenuto nell’Orientamento espresso dalla Corte dei conti Puglia (Deliberazione n. 27/2019), la Ragioneria ha chiarito che non è possibile procedere a “compensazioni”, cioè a spostare risorse di salario accessorio da una categoria di personale all’altra (ad  esempio, in caso di temporanee riduzioni di personale) anche se nel complesso non viene sforato il limite del salario accessorio 2016, ciò anche in considerazione delle specifiche regole di utilizzo delle risorse sussistenti nelle diverse categorie di personale.

Sempre con riferimento al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, viene affrontata la specifica questione, di interesse delle Province, del trasferimento alle Regioni delle funzioni dei Centri per l’impiego. Tale operazione – che come noto ha comportato anche il trasferimento di personale – rispetto alla considerazione del limite 2016, determina che, per il Principio di neutralità finanziaria individuato dal Ccnl. “Funzioni locali”, debba essere incrementato in modo stabile il “Fondo” delle Regioni e contestualmente ridotto, con identico valore, quello delle Province, in attuazione di quanto previsto dall’art. 67, comma 2, lett. e) del Ccnl.

Risparmi del “Fondo per il lavoro straordinario

Il Parere chiarisce altresì che i risparmi dei fondi per lo straordinario dell’anno precedente, come indicato nell’art. 67, comma 3, del Ccnl., possono alimentare il “Fondo per il salario accessorio” dell’anno corrente in quanto queste risorse sono da considerare come un trasferimento temporale di somme legittimamente a disposizione degli Enti. Tali risorse sono fuori dal limite ex art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017.

Incremento parte stabile ex art. 67, comma 2, lett. a) Ccnl. “Funzioni locali

Circa l’incremento stabile del “Fondo delle risorse decentrate” di 83,20 Euro con riferimento al personale impiegato in funzioni non fondamentali, che alla data del 31/12/2015 era ancora dipendente delle Province e delle Città metropolitane, la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che l’incremento deve essere calcolato dalle Province, dove il personale era in servizio al 31/12/2105, e non dalle Regioni, dove lo stesso è stato successivamente trasferito.

Effetti incrementi stipendiali Ccnl. “Funzioni locali

Altro aspetto considerato concerne gli incrementi stipendiali determinati dall’applicazione del nuovo Contratto. Questi, chiarisce il Parere, non incidono ai fini del rispetto del limite di spesa delle dotazioni organiche fissato dall’art. 1, comma 421, della Legge n. 190/2014, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 845 della Legge n. 205/2017 (“Legge di bilancio 2018”), in merito alle nuove assunzioni.

Infine, si afferma che gli incrementi stipendiali non possono in alcun modo consentire di incrementare automaticamente gli istituti contrattuali della retribuzione accessoria, quali l’indennità di turno, il lavoro straordinario, ecc.