In seguito alle numerose controversie concernenti l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 388/00, per gli immobili ricompresi in aree soggette a “piani urbanistici particolareggiati”, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 41/E del 23 aprile 2015, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha fornito chiarimenti sul contenzioso sorto in seguito alla revoca del beneficio fiscale per gli atti di cessione di immobili in aree soggette a piani di lottizzazione ad iniziativa privata in considerazione della mancata adozione della Convenzione di lottizzazione alla data di stipula
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