Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 79 del 7 aprile 2025
Un Sindaco ha chiesto se sia possibile rivedere il calcolo del limite alle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale, stabilito dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, tenendo conto delle posizioni organizzative previste nella pianta organica del 2016, anche se non effettivamente coperte in quell’anno. Finora il Comune ha applicato il limite basandosi solo sulle somme effettivamente erogate nel 2016 al personale in servizio, in particolare a chi ricopriva posizioni organizzative e al segretario comunale. Con il quesito, si chiede se sia legittimo rivedere quel tetto, includendo anche le posizioni previste “sulla carta”, cioè teoricamente previste in pianta organica ma non attribuite. La Sezione, pur rilevando che il quesito non è formulato in modo pienamente chiaro, afferma con nettezza che il limite fissato dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 deve essere calcolato sulla base dell’importo complessivamente erogato nel 2016 al personale effettivamente in servizio, e non sulla base di quanto sarebbe potuto essere erogato secondo le previsioni della dotazione organica. In altre parole, il riferimento normativo è concreto e non teorico: il Legislatore ha voluto ancorare il tetto alla spesa effettiva del 2016, non a quella potenziale. Il principio posto dalla norma è quello dell’invarianza della spesa: per tutte le Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale non può superare l’importo erogato nel 2016 (salvo specifiche eccezioni, ad esempio per enti che non hanno potuto spendere nel 2016 per via del patto di stabilità). Questo vincolo ha lo scopo di contenere la spesa pubblica e garantire l’equilibrio dei bilanci. La Sezione sottolinea inoltre che non esistono margini per interpretazioni estensive o per introdurre deroghe non previste espressamente dalla legge. Anche l’intervento successivo del legislatore, con l’art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019 (convertito nella Legge n. 58/2019), ha sì introdotto un criterio più flessibile — passando dall’importo complessivo del 2016 al valore medio pro capite riferito al 2018 — ma sempre ancorando il calcolo a dati effettivi, cioè al personale realmente in servizio. Infine, la Sezione ricorda che a partire dal 2025, per effetto dell’art. 1, comma 124, della Legge n. 207/2024, anche le somme destinate al welfare integrativo (benefici assistenziali e sociali) rientrano nel limite del trattamento accessorio, salvo che non siano previste da specifiche norme di legge o da contratti collettivi precedenti. Anche questo rafforza l’orientamento volto a evitare un’espansione non controllata della spesa accessoria. In sintesi, il calcolo del tetto al trattamento accessorio deve basarsi solo su quanto effettivamente speso nel 2016 per il personale realmente in servizio, senza possibilità di considerare posizioni organizzative teoriche o vacanti. Qualsiasi modifica a questo criterio è ammessa solo se stabilita espressamente da una norma.
 
				 
															 
															






