Tributi locali: le osservazioni di Anci e Ifel sugli orientamenti diramati da Arera sulla “nuova” Tari

Sono state pubblicate il 16 settembre 2019 sul sito web istituzionale di Anci le osservazioni in merito ai contenuti dei Documenti Arera nn. 351/2019 e 352/2019, recanti una serie di rilevanti novità sulla Tari.

Anci e Ifel, pur condividendo le finalità perseguite da Arera, ritengono che vi siano alcuni aspetti che necessitano di essere approfonditi e/o rivisti.

Di seguito andremo ad analizzare le osservazioni di maggior rilievo.

Con riguardo al Documento Arera n. 351/2019, rubricato “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”, l’Anci sottolinea la necessità di un maggior sforzo definitorio con riferimento ai casi di gestione non integrata del “Ciclo dei rifiuti”, nei quali il Comune coordina una pluralità di soggetti preposti alla gestione di specifiche attività o segmenti del ciclo di gestione.

Il nuovo assetto, a parere di Anci, deve prevedere obblighi adeguati (di comunicazione e altro), chiaramente attribuiti a tutti soggetti coinvolti in qualsiasi aspetto del ciclo di gestione dei rifiuti.

Inoltre, la procedura di approvazione delle tariffe applicabili deve vedere il Comune quale soggetto dotato della potestà di disporre circa il prelievo, a prescindere dalla forma di prelievo adottata.

Anche con riferimento alla Tari corrispettiva, l’approvazione delle tariffe deve essere rimessa alla Delibera comunale.

Sulle tempisticheper lo svolgimento del procedimento e per l’implementazione della riforma, secondo le quali entro il 31 dicembre 2019 la definizione dei Piani finanziari e approvazione delle entrate tariffarie dovrebbe avvenire con la nuova metodologia, Anci ritiene che tali tempistiche non siano coerenti con quelle necessarie all’adozione, da parte di gestori e Comuni, del complesso di atti prodromici o scaturenti dalla transizione alla nuova metodologia.

Altra precisazione fornita da Anci è quella sulla copertura dei costi efficienti, che devono essere coperti, secondo il contenuto del Documento di Arera, anche per gli anni 2018 e 2019. Questa prescrizione, a parere di Anci, comporterà un conguaglio sul 2020, la cui imputazione nel Piano finanziario non è stata chiarita. Con la normativa attualmente in vigore, il conguaglio dell’anno di riferimento viene calcolato l’anno successivo a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo di gestione dell’anno di riferimento. Il conguaglio viene emesso contestualmente alla prima rata della fattura riferita all’anno di gestione successivo, quindi il conguaglio 2018 è già stato riconosciuto agli utenti. Ulteriori complicazioni vi potranno essere nei casi in cui i Comuni abbiano realizzato il passaggio da “Tari-tributo” a “Tari-corrispettivo”.

L’Anci ritiene necessario prevedere una maggiore gradualità del percorso per addivenire alla nuova metodologia tariffaria, individuando come termine di avvio del nuovo sistema il 1° gennaio 2021, potendosi utilmente considerare il 2020 come periodo di monitoraggioper la costruzione delle nuove strutture di costo.

Con riferimento alla delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria, l’Anci segnala l’esclusione dalle voci di costo di componenti già ricompresi negli odierni Piani finanziari, quali lo spazzamento della neve, il verde pubblico, la gestione dei servizi igienici pubblici, ecc. L’eliminazione di tali costi costringerebbe gli Enti ad individuare altre fonti di entrate, quali la fiscalità generale o ricavi provenienti dall’offerta di servizi a valore aggiunto.

Nello specifico, Anci ritiene che:

  • non è condivisibile l’esclusione dal perimetro di regolazione l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto conferiti da utenze domestiche;
  • i rifiuti generati dalla gestione del verde pubblico siano da considerarsi rifiuti urbani e quindi da ricomprendere nel perimetro della regolazione;
  • altre voci ora poste in esclusione possono costituire, a seconda delle concrete situazioni locali, elementi di difficoltà.

Risulta condivisibile l’impostazione data da Arera al caso in cui il gestore del Servizio operi su più affidamenti, con la previsione che i dati di conto economico e stato patrimoniale siano forniti separatamente per ciascun affidamento/Comune, secondo lo schema di bilancio civilistico o, in alternativa, sulla base di rilevazioni gestionali ed elaborazioni contabili ex post, fondate su criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, oppure, in ultima istanza, sulla base della prevalente attinenza della posta contabile ad una data gestione.

Proseguendo nell’analisi del Documento, Anci ricorda che esso prevede che tutti i costi devono essere considerati al netto di Iva e imposte, mentre attualmente i costi dei servizi esposti nel Pef da parte del gestore per i Comuni che adottano la “Tari-tributo” sono al lordo dell’Iva; pertanto, non viene reputata condivisile l’impostazione proposta. A parere di Anci, si dovrebbe prevedere in modo esplicito che i Comuni in regime di “Tari-tributo” possano inserire l’onere dovuto all’Iva tra i costi oggetto di copertura tramite prelievo Tari.

Nei casi in cui siano in vigore Sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l’applicazione delle Tabelle di cui al Dpr. n. 158/1999, oppure nel caso in cui se ne disponga l’introduzione a partire dall’anno 2020, l’Autorità ha previsto che la nuova metodologia trovi applicazione, nel periodo considerato, per la determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

Secondo Anci, sarebbe opportuno chiarire che gli Enti che abbiano strutturato Sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da gruppi di utenze possano continuare ad applicare le categorie tariffarie individuate nel 2019, al fine di evitare obblighi immediati di revisione del Sistema tariffario.

Sul tema delle quote inesigibili, Anci ritiene troppo restrittival’ipotesi di considerare all’interno del Piano finanziario solo i crediti per i quali l’Ente dimostri di “aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione” per il recupero del credito.

La nuova formulazione comporta, a parere di Anci, un impatto notevole nel breve termine, poiché in base alle Linee-guida Mef, il Comune può considerare come inesigibile un credito tributario dopo 6 mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione, senza quindi attendere l’esito infruttuoso della successiva fase esecutiva.

La nuova previsione – secondo Anci – espone i bilanci comunali a gravi rischi di tenuta, in particolare per gli Enti che riscuotono coattivamente tramite ruolo ed hanno affidato il “Servizio di riscossione” all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (“AdE-R”), in quanto la comunicazione di inesigibilità da parte dell’Agenzia che attesta di aver esperito tutte le azioni giudiziarie non potrà pervenire nel breve termine.

I crediti inesigibili tendono a coincidere nel tempo con le quote inserite nel “Fcde”.

Anci ritiene quindi che i criteri finora adottati dai Comuni sulla scorta dei citati orientamenti del Mef, associati ad una maggior evidenza del peso delle quote non pagate sul dimensionamento dei costi annuali, possano costituire un primo passo sufficiente per la successiva valutazione di ulteriori strumenti di razionalizzazione della problematica anche in funzione di incentivazione dei recuperi di ciascun Ente.

Venendo all’analisi del Documento Arera n. 352/2019, rubricato “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, Anci ritiene che il Documento di regolazione della trasparenza non possa essere approvato entro il 1° aprile 2020. La tempistica è troppo breve per poter condividere e sviluppare un processo che può risultare complesso. Esso potrebbe diventare un obiettivo praticabile per il 2021.

Viene vista positivamente l’introduzione di elementi informativi obbligatori, anche se ciò potrebbe comportare una crescita dei costi di postalizzazione a causa della possibile distribuzione della bolletta su più fogli rispetto al passato.

I documenti di riscossione inviati al contribuente dovranno contenere, secondo quanto stabilito da Arera, lo stato di pagamento dei precedenti documenti ed una serie di informazioni utili a far comprendere l’importo richiesto, come la tipologia di utenza, le superfici assoggettate assoggettati o i conferimenti misurati, i componenti del nucleo familiare, la distinzione tra quota fissa e variabile, ed altro ancora. Molte di queste informazioni sono già considerate nella prassi dei principali gestori e delle città, in particolare di media e grande dimensione. Per l’adeguamento delle realtà meno attrezzate, in particolare per ciò che riguarda i Comuni fino a 5.000 abitanti, dovrebbe comunque prevedere periodo di tolleranza più lungo, rispetto al 1° aprile 2020 fissato da Arera.